Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 372 del 02.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario in materia di lavoro, l’amministrazione che abbia eseguito solo parte della statuizione — provvedendo alla liquidazione delle spese legali ma non al pagamento del capitale e degli interessi — resta inadempiente e legittima la nomina del commissario ad acta. La parziale esecuzione del giudicato non determina cessazione della materia del contendere, ma impone di distinguere tra le statuizioni già adempiute, per le quali la materia va dichiarata cessata, e quelle ancora ineseguite, per le quali si procede in via sostitutiva ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.. Il commissario può essere individuato in un dirigente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, con termine congruo per l’adempimento e senza liquidazione di compenso commissariale.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Oristano, con sentenza n. 60 del 3 aprile 2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, nella misura di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici oggetto di causa, oltre interessi legali e rifusione delle spese processuali. La sentenza, notificata in data 5 aprile 2024 e passata in giudicato, non veniva eseguita nella parte relativa al capitale e agli accessori.
La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione del giudicato e la condanna dell’amministrazione all’adempimento, con eventuale nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione, nelle more, provvedeva alla sola liquidazione delle spese legali in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il contenuto del giudicato e ne verifica l’esecuzione. Accerta così che l’amministrazione ha dato corso soltanto alla statuizione sulle spese legali, lasciando ineseguita la parte relativa al bonus annuale e agli interessi. Si configura pertanto un’ipotesi di inadempimento parziale, che legittima l’intervento del giudice amministrativo in funzione sostitutiva.
Il Tribunale valorizza l’esito della camera di consiglio del 16 aprile 2025. In quella sede il difensore della ricorrente confermava la persistenza del mancato integrale pagamento, mentre la difesa dell’amministrazione si limitava a dichiarare di aver sollecitato l’esecuzione, senza fornire indicazioni utili per una soluzione tempestiva. Il dato rileva perché esclude che il rinvio disposto all’udienza del 22 gennaio 2025 — finalizzato a favorire lo spontaneo adempimento — abbia prodotto il risultato atteso.
Da qui il duplice esito decisorio. Da un lato, per la statuizione sulle spese già eseguita, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere. Dall’altro, per le voci residue, accoglie il ricorso e nomina commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio e termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della decisione.
Quanto al compenso, il Tribunale esclude espressamente alcuna liquidazione, perché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, sono liquidate in misura ridotta per tener conto della serialità della causa e vengono distratte in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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