Obbligo di provvedere su area stralciata dal PRG e silenzio-inadempimento del Comune (TAR Sicilia n. 2052 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune è tenuto a provvedere sull’istanza di qualificazione urbanistica di un’area rimasta priva di destinazione perché stralciata dal piano regolatore generale. L’avvio del procedimento di revisione del piano non costituisce adempimento dell’obbligo di provvedere, né fa venir meno l’interesse del ricorrente all’azione avverso il silenzio-inadempimento. Assume valore interruttivo dell’inerzia solo il provvedimento che conclude il procedimento con effetti definitivi e decisori. La nota che si limiti a esporre lo stato del procedimento di formazione del nuovo piano e a rinviare a un futuro esame la disciplina dell’area non integra un provvedimento decisorio.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto al Comune il conferimento della destinazione urbanistica di un terreno di proprietà, ricadente in zona stralciata dal piano regolatore generale e quindi privo di previsione urbanistica. Il Comune ha risposto con una nota con cui, dopo aver descritto la provenienza e l’estensione delle particelle, ha richiamato l’avvio del procedimento di formazione del nuovo piano urbanistico generale e ha rinviato a un futuro esame la disciplina dell’area.
La ricorrente ha proposto ricorso per l’accertamento dell’obbligo di provvedere, chiedendo in via subordinata l’annullamento della nota qualora le fosse riconosciuta natura provvedimentale. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da un dato documentale interno alla stessa nota comunale: il terreno ricade in zona stralciata dal piano regolatore generale, dove non vige alcuna previsione urbanistica. Da qui deriva l’obbligo del Comune di provvedere sull’istanza volta alla qualificazione urbanistica dell’area priva di destinazione, colmando la lacuna determinatasi nell’ambito della pianificazione, secondo il richiamo a T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 7 dicembre 2007, n. 12729.
Il Tribunale esclude poi che la nota impugnata in via subordinata abbia valore di provvedimento decisorio, idoneo a interrompere l’inerzia. L’amministrazione si è limitata a esporre lo stato del procedimento per la redazione del nuovo piano urbanistico generale e a rinviare a un futuro esame la disciplina dell’area stralciata.
Il percorso argomentativo si fonda su un principio consolidato: il semplice avvio del procedimento di revisione del piano regolatore non integra l’adempimento dell’obbligo di provvedere alla nuova qualificazione urbanistica della zona rimasta priva di specifica disciplina. Il Collegio richiama, in relazione all’ipotesi di decadenza del vincolo di destinazione, Cons. Stato, Sez. IV, n. 2001/2014 e T.A.R. Napoli, Sez. VIII, 9 marzo 2023, n. 1524.
La motivazione completa il ragionamento sul piano generale: la determinazione che fa venir meno l’interesse ad agire avverso il silenzio della pubblica amministrazione è soltanto quella che conclude il procedimento con effetti definitivi e decisori, ponendo la decisione amministrativa sul definitivo assetto degli interessi coinvolti, come affermato da Cons. Stato, Sez. VI, 17 dicembre 2013, n. 6037 e 17 luglio 2019, n. 5022.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Comune è condannato a pronunciarsi sull’istanza entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di perdurante inerzia è nominato commissario ad acta il Responsabile del Settore progettazione e pianificazione territoriale del Comune di Acireale, con facoltà di delega, per provvedere nel successivo termine di centoventi giorni. Le spese sono compensate in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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