Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 3978 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo. Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 legittima l’azione. Se il termine fissato dal giudice per la fruizione del beneficio è spirato per condotta omissiva dell’amministrazione, questa è tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con interessi legali fino al soddisfo, stante la natura fungibile dell’obbligazione. La mancanza di fondi o di disponibilità di cassa non è legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agisce in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 6877/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che ha accertato il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per tre anni scolastici, per un totale di € 1.500,00.
Espone che l’amministrazione non ha proposto impugnazione e che il titolo è passato in giudicato. Lamenta l’esito infruttuoso della notifica e l’inutile decorso del termine dilatorio per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede la condanna al pagamento e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituisce per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Verifica anzitutto i presupposti processuali. Risulta rispettato il termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., oltre a quello dell’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, cod. proc. amm. La sentenza ottemperanda è stata ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione e il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, è decorso infruttuosamente.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Il passaggio centrale riguarda l’ipotesi in cui sia spirato il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio. Il Collegio precisa che l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo. La natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria lo consente, e il mancato rispetto del limite temporale non dipende dalla ricorrente ma da una condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento.
Il Collegio nomina sin da ora un commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega, incaricato dell’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. È invece respinta la domanda di astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione nel caso di specie. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione al procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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