Condono e opere in area vincolata sanabili solo se conformi e minori (TAR Sicilia n. 2051 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d, del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono suscettibili di terzo condono solo quando ricorrano congiuntamente quattro condizioni: realizzazione anteriore all’imposizione del vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, riconducibilità alle tipologie di minore rilevanza di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1, parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Il diniego della Soprintendenza che rilevi la creazione di nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi costituisce atto vincolato, non richiede specifica comparazione con l’interesse pubblico né preavviso di rigetto. La disciplina del silenzio-assenso di cui all’art. 17 della legge regionale n. 4/2003 opera solo per il primo e il secondo condono. Il vizio di disparità di trattamento è configurabile solo rispetto all’attività discrezionale.
Il Fatto
Le ricorrenti avevano acquistato nel 1991 un immobile privo di servizi igienici sull’isola di Filicudi e vi avevano eseguito lavori di risanamento conservativo con modesti ampliamenti, volti a dotare il fabbricato di servizi igienico-sanitari e di una cucina estiva. Presentata istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina ha adottato un diniego, disponendo altresì la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, deducendo l’omesso preavviso di rigetto, la violazione del termine perentorio per il parere, la formazione del silenzio-assenso, il difetto di motivazione, la violazione del principio del dissenso costruttivo e delle norme del Piano Paesaggistico delle Isole Eolie. Con motivi aggiunti hanno impugnato per illegittimità derivata anche il diniego comunale. L’Amministrazione regionale si è costituita chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale — Consiglio di Stato n. 1036 del 2023, Consiglio di Stato n. 90 del 2023 e Consiglio di Stato n. 8781 del 2022 — secondo cui l’art. 32, comma 27, lettera d, del d.l. n. 269/2003 consente la sanatoria in area vincolata solo al ricorrere congiunto delle condizioni indicate in massima. Il Tribunale sottolinea che tale lettura è costante anche in ambito regionale, richiamando numerose pronunce della Sezione.
Quanto al preteso silenzio-assenso, il Collegio osserva che l’art. 17 della legge regionale n. 4/2003 si riferisce espressamente, al primo comma, al primo e secondo condono: deve quindi escludersi che l’Amministrazione dovesse intervenire in autotutela nel caso del terzo condono. Il provvedimento da assumere risultava peraltro interamente vincolato, venendo in rilievo la creazione di un nuovo volume paesaggisticamente inteso.
Il carattere vincolato degli atti di repressione degli abusi edilizi esclude, secondo il Tribunale, la necessità di una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, di una comparazione con gli interessi privati e di alcuna motivazione sull’attualità dell’interesse repressivo, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione abusiva (Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 9 del 2017). Per la stessa ragione risulta superflua la comunicazione di avvio del procedimento o il preavviso di rigetto, salvo ipotesi residuali.
Nel merito il provvedimento della Soprintendenza è ritenuto adeguatamente motivato attraverso il richiamo, ex art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990, alla circolare assessoriale, che precisa l’impossibilità di assentire in zona vincolata abusi comportanti nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi. La dedotta disparità di trattamento non rileva, riferendosi all’attività discrezionale e non a quella vincolata. Il ricorso, anche per motivi aggiunti, è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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