Obbligo di provvedere sull’istanza di assegnazione in deroga di alloggio ERP (TAR Sicilia n. 1774 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ove il regolamento comunale sull’assegnazione degli alloggi ERP preveda che l’istanza di assegnazione in deroga sia decisa con provvedimento motivato e documentato, in capo al Comune sussiste un obbligo giuridico di provvedere in senso provvedimentale. La sua violazione integra una fattispecie di silenzio-inadempimento, azionabile ex artt. 31 e 117 c.p.a., che costituisce il rimedio processuale alla violazione della regola dell’obbligo di agire in via provvedimentale sancita dall’art. 2 della legge n. 241/1990. Presupposti dell’azione sono l’esistenza di uno specifico obbligo di provvedere e la natura provvedimentale dell’attività sollecitata dal privato. Gli atti di soggetti terzi non titolari del procedimento non valgono come arresto procedimentale né come provvedimento conclusivo, e i loro autori vanno estromessi per difetto di legittimazione passiva.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato al Comune di Messina un’istanza di assegnazione in deroga di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, richiamando gli artt. 12 e 13 del regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 31/C del 19.4.2012. L’istanza è rimasta priva di risposta.

La ricorrente ha quindi promosso giudizio per l’accertamento del silenzio-inadempimento, chiedendo in via subordinata l’annullamento delle note inviate dal Sub Commissario straordinario per il risanamento delle baraccopoli e da A.Ris.Mé, ove fossero intese come atti di arresto procedimentale o di rigetto. Si sono costituiti il Comune, l’Agenzia e il Commissario straordinario, eccependo profili di rito e deducendo il difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la propria recente sentenza n. 3125/2023, resa su fattispecie analoga, e ne ribadisce l’indirizzo. L’art. 12 del regolamento comunale consente l’assegnazione in deroga alla graduatoria in favore di nuclei familiari che versino nelle situazioni ivi elencate, ma il comma 3 impone che il provvedimento che decide sull’istanza sia motivato e documentato. Da ciò discende un obbligo di provvedere in capo all’ente locale.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui il silenzio-inadempimento presuppone l’esistenza di uno specifico obbligo giuridico di provvedere e la natura provvedimentale dell’attività oggetto della sollecitazione (ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, n. 5206 del 2023). Entrambi i requisiti sono soddisfatti dalla disciplina regolamentare richiamata.

Nel caso concreto il Comune non ha concluso il procedimento con provvedimento espresso, benché l’istanza invocasse le lettere d) ed e) dell’art. 12, comma 1, e l’art. 13 del regolamento, disposizioni che impongono una determinazione sindacale motivata. Il silenzio serbato è pertanto illegittimo.

Le note di A.Ris.Mé e del Commissario straordinario non possono essere qualificate come atti lesivi endoprocedimentali né come provvedimenti conclusivi: solo il Comune, in forza del proprio regolamento, è tenuto a provvedere in forma espressa. Ne consegue l’estromissione di entrambi per difetto di legittimazione passiva, mentre la declaratoria del silenzio assorbe la domanda subordinata di annullamento.

Il Collegio ordina al Comune di provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione e nomina commissario ad acta il Segretario Generale della Città Metropolitana di Messina, con intervento sostitutivo in caso di perdurante inerzia. Respinge invece l’istanza di gratuito patrocinio: l’importo risultante dalla certificazione unica supera il limite reddituale, trattandosi di reddito di cittadinanza e non di indennità di accompagnamento, e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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