Ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto e interessi moratori commerciali (TAR Sicilia n. 1775 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il decreto ingiuntivo non opposto, divenuto definitivo e notificato in forma esecutiva alla Pubblica Amministrazione, costituisce titolo idoneo all’esecuzione, una volta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo accerta il quantum debeatur e ordina all’Amministrazione il pagamento della sorte capitale residua e degli interessi moratori. Ove il credito derivi da una fattura commerciale, gli interessi decorrono dal trentunesimo giorno dalla ricezione della fattura da parte della p.a., e non dalla diversa data indicata dalla parte. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia si nomina un Commissario ad acta con facoltà di delega.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 1554/2022 emesso dal Tribunale di Siracusa il 7 ottobre 2022, non opposto e divenuto definitivo. Con quel provvedimento il Comune intimato era stato condannato al pagamento di una somma di denaro in favore del ricorrente, oltre interessi, e alla refusione delle spese del procedimento monitorio.
Secondo il ricorrente l’Amministrazione aveva eseguito solo parzialmente il titolo: il 7 dicembre 2022 aveva disposto due bonifici per un totale inferiore alla sorte capitale ingiunta, con una differenza residua, e il 18 ottobre 2023 aveva versato le spese legali. Residuavano pertanto una quota di capitale e gli interessi moratori. Il Comune non si è costituito neppure dopo la rinnovazione della notificazione disposta per un profilo di nullità della prima notifica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato, dalla documentazione in atti, che il decreto ingiuntivo era ormai irrevocabile e che era stato notificato all’Amministrazione debitrice in forma esecutiva. È risultato per tabulas il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003.
Su queste premesse il ricorso è stato dichiarato fondato e accolto, con ordine all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro trenta giorni dalla notifica della sentenza. Il Tribunale ha tuttavia precisato il quantum debeatur, correggendo le voci indicate nel ricorso.
Quanto agli interessi moratori sull’intera sorte capitale, il Collegio ha rideterminato l’importo in euro 11.518,18, e non in euro 11.557,44 come indicato in ricorso. Ha inoltre fissato il termine finale del periodo di maturazione al 6 dicembre 2022, e non al 7 dicembre 2022: la somma versata in quella data costituiva infatti un acconto a titolo di sorte capitale. La qualificazione del credito come debito di natura commerciale, scaturente da una fattura emessa il 12 gennaio 2021, ha comportato la decorrenza degli interessi dal trentunesimo giorno dalla ricezione della fattura da parte della p.a.
Il Tribunale ha poi confermato il residuo a titolo di sorte capitale in euro 484,60, oltre interessi moratori dal 7 dicembre 2022 fino al soddisfo, così come indicato nel decreto ingiuntivo. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza ha nominato Commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Augusta, con facoltà di delega, affinché provveda in via sostitutiva e su richiesta di parte entro sessanta giorni all’integrale esecuzione del titolo.
Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge. La sentenza è stata dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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