Obbligo vaccinale militari: sospensione ex lege e decurtazione retributiva (TAR Lombardia n. 284 del 02.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dal servizio del personale militare per inosservanza dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, prevista dall’art. 4 ter d.l. 44/2021 come introdotto dal d.l. 172/2021, non ha natura disciplinare e consegue ex lege all’accertamento dell’inadempimento, senza che rilevi lo stato di malattia del dipendente né il momento della conoscenza dell’atto, che incide solo sul termine di impugnazione. Il decreto legge ben può derogare a una fonte di pari rango, quale il codice dell’ordinamento militare, senza che la collocazione della norma derogatoria in un corpus distinto ne comprometta l’efficacia. La decurtazione retributiva relativa al periodo di sospensione trova base nell’art. 4 ter, co. 3, d.l. 44/2021; quella relativa all’assenza per difetto di certificazione verde COVID-19 si fonda invece sull’art. 9 quinquies d.l. 52/2021 ed è estranea al thema decidendum se l’atto che la dispone non è impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente, luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, impugna la nota con cui il comandante interinale di reggimento ha accertato l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e lo ha sospeso dall’attività lavorativa, ai sensi dell’art. 4 ter d.l. 44/2021. Domanda l’annullamento dell’atto, la reintegrazione in servizio e la condanna dell’amministrazione al pagamento delle retribuzioni e degli emolumenti non percepiti.
Resiste il Ministero della Difesa. Rinunciata la domanda cautelare, la causa perviene alla decisione all’udienza pubblica, ove viene rilevata, ai sensi dell’art. 73, co. 3, cod. proc. amm., l’improcedibilità della domanda caducatoria per sopravvenuto difetto di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale afferma in via pregiudiziale la propria giurisdizione, poiché il provvedimento è stato adottato nell’ambito del rapporto di pubblico impiego non privatizzato dei militari, con conseguente attrazione della controversia nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, co. 1, lett. i, cod. proc. amm. e art. 63, co. 4, d.lgs. 165/2001. Ribadita la competenza territoriale, esclusa la competenza del TAR Lazio per la sola enunciazione di atti centrali priva di specifiche doglianze, il Collegio rileva che la sospensione è cessata il 25 marzo 2022 per effetto del d.l. 24/2022: la domanda di annullamento è quindi improcedibile per sopravvenuta carenza di utilità, mentre permane l’interesse sulla domanda di condanna.
Nel merito, le censure sono manifestamente infondate. La doglianza di incompetenza è disattesa perché le disposizioni escludono la natura disciplinare della sospensione e individuano nei responsabili delle strutture i soggetti deputati a garantirne l’osservanza: nella specie il comandante del reggimento, come confermato dalla circolare del Comando generale dell’Arma.
Quanto al preteso contrasto con il codice dell’ordinamento militare, il Tribunale osserva che un atto avente forza di legge può derogare a una fonte di pari rango, senza che la collocazione della norma derogatoria in un corpus distinto incida su legittimità ed efficacia. La scelta è ragionevole per il carattere temporaneo della disciplina e per l’identità di trattamento riservata ad altri comparti pubblici.
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’obbligo e la correlata sospensione si applicano a tutti i lavoratori delle classi individuate, ancorché in congedo: la norma ancora il requisito al dato astratto dell’appartenenza alla categoria, non all’effettivo svolgimento del servizio, per presidiare l’effettività dell’obbligo e arginare condotte elusive. Irrilevante è dunque lo stato di malattia, peraltro smentito in fatto dal certificato prodotto.
Infine, i dies a quo e ad quem della sospensione sono conformi alla legge: la sospensione è effetto automatico dell’accertamento, mentre la conoscenza dell’atto rileva solo per il termine di impugnazione. La decurtazione relativa al periodo 4-20 dicembre 2021 si fonda sull’art. 9 quinquies d.l. 52/2021 e su un distinto provvedimento non impugnato, con conseguente estraneità al thema decidendum. Il ricorso è in parte improcedibile e in parte respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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