Obbligo di provvedere sul dissenso tra ministeri in materia di VIA (TAR Marche n. 1228 del 23.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La circostanza che la deliberazione del Consiglio dei Ministri resa ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), legge n. 400/1988 costituisca atto di alta amministrazione non comporta deroga all’obbligo di provvedere. La fase di composizione del dissenso tra amministrazioni in materia di VIA si innesta nel procedimento ambientale avviato dall’istanza del privato e non integra un autonomo procedimento di natura politica. La discrezionalità amministrativa attiene al merito della decisione finale, non alla possibilità di lasciare il procedimento pendente sine die. Il giudice amministrativo sindaca l’atto nei limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza o palese contraddittorietà, ma l’inerzia resta sindacabile e va superata con la conclusione del procedimento entro un termine congruo.

Il Fatto

La società ricorrente chiede l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul procedimento attivato dal M.A.S.E. per il superamento del contrasto con il Ministero della Cultura in ordine alla compatibilità paesaggistico-ambientale di un impianto agrivoltaico.

Il procedimento era stato avviato ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), legge n. 400/1988 con atto del 27 gennaio 2025. La ricorrente ha sollecitato la Presidenza il 5 giugno 2026. La Segreteria dell’U.F.C.A.M. ha risposto il 10 giugno 2026, confermando che le verifiche istruttorie erano concluse, ma che la Presidenza non aveva ancora deciso se deferire o meno la questione al Consiglio dei Ministri. Nessun ulteriore atto è stato adottato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di incompetenza territoriale. I ricorsi avverso il silenzio seguono il principio del parallelismo e vanno proposti davanti al T.A.R. competente per l’atto omesso. Il procedimento si conclude con provvedimenti i cui effetti sono limitati al territorio marchigiano, dove è previsto l’impianto, e non ricorre alcuna ipotesi di competenza esclusiva del T.A.R. Lazio.

Sul merito, il Tribunale richiama la sentenza del Cons. Stato n. 1986/2026, qualificata come leading case. Dalla natura di atto di alta amministrazione non discende una deroga alla configurabilità dell’obbligo di provvedere. L’atto mantiene la finalità di cura di interessi pubblici nel caso concreto ed è giustiziabile nei ristretti limiti propri degli atti a forte tasso di discrezionalità. L’ampiezza del potere non consente di utilizzarlo per fini diversi da quelli che ne giustificano l’attribuzione.

Il Collegio ritiene superfluo, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., ripercorrere analiticamente le argomentazioni già svolte in appello. Richiama il percorso secondo cui l’art. 25, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 152/2006 e l’art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 50/2022 configurano la decisione sul dissenso come segmento del procedimento autorizzatorio unico, perentoriamente concluso. Il privato non è estraneo a tale fase, perché il procedimento di VIA si fonda sull’interlocuzione tra autorità competente e istante.

Il dato letterale del verbo “può” non legittima l’inerzia: la scelta discrezionale riguarda il se deferire, ma una volta operato il deferimento sorge l’obbligo di concludere. La Presidenza, inoltre, non può addebitare l’attesa a una decisione personale del titolare della carica: sono gli uffici a dover istruire e proporre. L’inerzia è quindi formalmente riferibile alla Presidenza nel suo complesso.

Il ricorso è accolto. Il Tribunale ordina alla Presidenza di concludere il procedimento, mediante restituzione dell’affare al Ministero competente o deferimento al Consiglio dei Ministri, entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, termine analogo a quello fissato dal Consiglio di Stato. Spese a carico della Presidenza, compensate verso le altre amministrazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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