Ricerca idrocarburi e Valutazione di incidenza: improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Sicilia n. 1639 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di annullamento di atti autorizzativi in materia di ricerca di idrocarburi, il venir meno dell’efficacia del titolo impugnato per esaurimento dell’attività autorizzata integra una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, che rende il ricorso improcedibile. Il giudice amministrativo non è tenuto a pronunciarsi nel merito quando le circostanze sopravvenute, di fatto e di diritto, dimostrano che l’atto non esplica più alcun effetto lesivo nella sfera del ricorrente. L’assenza di domanda risarcitoria consolida tale conclusione, poiché preclude la conservazione di un interesse strumentale alla pronuncia di illegittimità. La declaratoria di improcedibilità assorbe ogni altro rilievo in rito e nel merito, comprese le eccezioni sulla tardività di deposito delle memorie.

Il Fatto

Il Comune ricorrente impugna il decreto assessoriale con cui la Regione Siciliana ha concluso con esito positivo, con raccomandazioni, la procedura di screening della Valutazione di incidenza ambientale relativa a un rilievo geofisico nell’ambito del permesso di ricerca di idrocarburi denominato “Fiume Tellaro”, nonché il rapporto istruttorio e la nota autorizzativa dei lavori di acquisizione sismica. Il ricorrente deduce che l’area di intervento ricade nel proprio territorio, in zona compresa nella World Heritage List dell’Unesco e in prossimità di siti della rete Natura 2000, e contesta l’atto sotto molteplici profili: incompetenza regionale, mancata partecipazione procedimentale degli enti locali, violazione dei vincoli paesaggistici e del principio di precauzione.

Nella fase cautelare la richiesta di sospensiva è respinta, rilevandosi che l’attività abilitata consiste in un semplice rilievo geofisico e che non è allegato un pregiudizio grave e irreparabile. Nel corso del giudizio la controinteressata riferisce che l’attività autorizzata non è stata ripresa dopo l’emergenza pandemica e si è definitivamente conclusa.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rileva che la società controinteressata ha documentato lo svolgimento dei rilievi geofisici programmati e la definitiva conclusione dell’attività in data 15 aprile 2020, come risulta dal decreto assessoriale n. 1237 del 22 ottobre 2020, recante accertamento delle spese per il rilievo sismico del permesso “Fiume Tellaro”, prodotto in atti.

Da tale circostanza il giudice desume che nessun’altra attività di rilievo geofisico potrà essere svolta in virtù dell’autorizzazione impugnata, essendo ormai ultimata la procedura di accertamento finale. L’atto autorizzativo ha quindi esaurito i propri effetti.

Il Collegio qualifica la situazione come sopravvenuta carenza di interesse: sono intervenute circostanze di fatto e di diritto tali da rendere palese che gli atti impugnati non esplicano più alcun effetto lesivo nella sfera del ricorrente, richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 2325 del 2020. Ne consegue l’improcedibilità del gravame.

La decisione assorbe ogni altro rilievo in rito, compreso quello relativo alla tardività del deposito delle memorie conclusive dell’Amministrazione, e ogni censura nel merito. L’assenza di una domanda risarcitoria consolida l’esito, non residuando alcun interesse strumentale alla pronuncia sull’illegittimità degli atti.

Quanto alle spese, il Tribunale ritiene sussistenti giuste ragioni per disporne la piena compensazione tra le parti, in considerazione dell’esito processuale determinato da circostanze sopravvenute e non da una soccombenza nel merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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