Obbligo di provvedere sull’istanza di acquisizione ex art. 42-bis (TAR Abruzzo n. 312 del 20.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il proprietario di un’area occupata sine titulo e irreversibilmente trasformata per la realizzazione di un’opera pubblica può sollecitare l’amministrazione ad avviare il procedimento di cui all’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, anche in difetto di una previsione di iniziativa di parte. Sussiste in capo alla pubblica amministrazione l’obbligo giuridico di provvedere con provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 2 l. n. 241/1990, essendo l’inerzia configurabile quale silenzio-inadempimento. La posizione del privato è di interesse legittimo autonomamente tutelabile con il rimedio avverso il silenzio. L’art. 1, comma 38, l. n. 190/2012, nel prevedere forme semplificate di motivazione per le istanze manifestamente infondate o inammissibili, conferma l’obbligo di esprimersi in ogni caso. Il giudice accerta l’obbligo di concludere il procedimento con atto espresso, non anche il contenuto della scelta tra acquisizione e restituzione.
Il Fatto
I ricorrenti sono proprietari pro indiviso di aree ricadenti nel Piano Insediamenti Produttivi del Comune di Pineto, destinate a viabilità e parcheggi. Con due determinazioni dirigenziali del 2009 e del 2012 l’ente aveva dato atto dell’acquisizione per irreversibile trasformazione delle aree, tra cui la particella oggetto di causa, occupata in via di mero fatto al termine dei lavori di urbanizzazione.
La Corte di Appello di L’Aquila, con la sentenza n. 1480 del 17/10/2023 passata in giudicato, ha escluso che quei provvedimenti unilaterali potessero produrre l’effetto traslativo della proprietà, restando l’area occupata senza titolo. I proprietari hanno quindi inoltrato al Comune istanza ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, chiedendo di acquisire l’area al patrimonio indisponibile con i relativi indennizzi oppure di restituirla. Non avendo ottenuto riscontro, hanno agito per l’accertamento del silenzio e dell’obbligo di provvedere. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 2 l. n. 241/1990, che impone di concludere il procedimento con provvedimento espresso. L’obbligo si radica nel dovere di buona amministrazione e di correttezza, da cui nasce l’aspettativa del privato a una risposta esplicita. Il Tribunale richiama l’orientamento che estende l’obbligo oltre i casi di legge quando ragioni di giustizia sostanziale lo impongano, citando Cons. Stato, sez. IV, n. 7975 del 2004 e Cons. Stato, sez. VI, n. 2318 del 2007.
La novella del 2012, prevedendo una motivazione semplificata per domande manifestamente infondate, conferma per implicito che l’amministrazione deve comunque esprimersi su ogni richiesta. Il cuore del ragionamento riguarda la natura dell’art. 42-bis: la norma attribuisce all’ente una facoltà valutativa, ma tale facoltà non elimina il dovere di esaminare l’istanza dei proprietari volta ad attivare il procedimento e a rimuovere l’occupazione senza titolo.
Il Collegio sottolinea che la regolarizzazione non è rimessa alla sola iniziativa pubblica. Anche in assenza di una previsione di avvio a istanza di parte, il privato può stimolare l’amministrazione, con correlativo obbligo di provvedere e possibilità di qualificare l’inerzia come silenzio-inadempimento. L’interessato può dunque agire in prima persona per la definizione della situazione proprietaria.
Il ricorso è pertanto accolto in parte, limitatamente all’accertamento dell’obbligo del Comune di concludere il procedimento con provvedimento espresso entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di inottemperanza si procederà, su istanza di parte, alla nomina di un commissario ad acta, il cui compenso grava sull’amministrazione comunale con ogni conseguenza in materia di danno erariale. Le spese sono compensate in ragione della particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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