Potere sostitutivo sui consorzi di ricostruzione spetta al dirigente non al Sindaco (TAR Abruzzo n. 319 del 20.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni emergenziali che, in caso di inerzia degli organi dei consorzi costituiti per la ricostruzione degli aggregati edilizi danneggiati dal sisma, attribuiscono al Comune il potere di nomina di un commissario ad acta, non individuano l’organo competente all’esercizio. Il potere sostitutivo non rientra tra le attribuzioni del Sindaco, non essendo riconducibile ai poteri di ordinanza degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000, né tra quelle della Giunta, cui spetta il solo indirizzo politico-amministrativo ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 267/2000. La nomina del commissario costituisce espressione di amministrazione attiva e appartiene alla competenza funzionale del ceto dirigenziale ex art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, previo atto di indirizzo degli organi di governo. Il decreto sindacale che dispone la sostituzione è pertanto incompetente e va annullato, con assorbimento delle ulteriori censure.

Il Fatto

La ricorrente aveva ricoperto la presidenza di plurimi consorzi costituiti per la ricostruzione degli aggregati edilizi del Comune di Barete danneggiati dal sisma del 2009. Il Sindaco, sul presupposto di uno stato di inerzia nelle attività preparatorie e strumentali alla realizzazione degli interventi di riparazione, ha adottato il decreto n. 5 del 22.12.2017 con cui ha nominato un commissario per la gestione dei consorzi in sua vece, ai sensi dell’art. 12 del decreto del commissario delegato n. 12 del 2010.

La ricorrente ha impugnato il decreto davanti al TAR Abruzzo articolando sette motivi, tra cui l’incompetenza del Sindaco, la violazione dell’obbligo di diffida, il difetto di istruttoria e di motivazione in relazione agli eventi sismici del 2016 e del 2017, e la disparità di trattamento rispetto a un caso identico. Il Comune si è costituito formalmente. All’udienza pubblica del 22 maggio 2024 la causa è passata in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto prioritario l’esame del primo motivo, relativo all’incompetenza, poiché il suo accoglimento avrebbe determinato l’assorbimento delle altre questioni. Sul punto richiama il principio affermato dal Consiglio di Stato, sez. IV, 04/08/2023, n. 7534.

Il Giudice amministrativo ha rilevato che l’art. 12 del decreto n. 12 del 03.06.2010, come già l’o.p.c.m. n. 3820/2009 e poi l’art. 67 ter del d.l. n. 83/2012, attribuisce il potere sostitutivo al Comune, previa diffida ad adempiere entro quindici giorni inviata al legale rappresentante del consorzio, senza però specificare l’organo chiamato a esercitarlo. Ha quindi fatto ricorso al sistema delle competenze degli enti locali delineato dal d.lgs. n. 267/2000.

Il Collegio ha escluso che il potere spetti al Sindaco: tra le sue attribuzioni, quale organo rappresentativo e Ufficiale di governo, non compare alcun potere sostitutivo, che non può neppure ricondursi ai poteri di ordinanza degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000, prerogativa propria ed esclusiva in materie determinate come sanità, igiene pubblica, decoro, incolumità pubblica e sicurezza urbana.

Ha inoltre respinto la tesi della ricorrente secondo cui titolare sarebbe la Giunta, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 267/2000. La nomina di un commissario in sostituzione degli organi del consorzio è espressione di amministrazione attiva degli interessi dell’ente e non rientra nelle competenze degli organi di governo, ai quali è riservata l’adozione di un atto di indirizzo sulle procedure di designazione. Questa compete invece agli organi di gestione.

Ne consegue che la nomina del commissario, secondo il presupposto atto di indirizzo, appartiene alla competenza funzionale del ceto dirigenziale ex art. 107 del d.lgs. n. 267/2000. In accoglimento del primo motivo, con assorbimento degli altri, il TAR ha annullato il decreto sindacale e condannato il Comune al pagamento delle spese processuali liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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