Il diniego implicito non esonera il Comune dall’obbligo di provvedere sull’istanza (TAR Campania n. 1778 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Sulle istanze di permesso di costruire l’amministrazione comunale è sempre tenuta ad adottare un provvedimento espresso, anche quando ravvisi ragioni ostative all’accoglimento della domanda. L’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990 impone la conclusione del procedimento con un atto formale pure in caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità dell’istanza, consentendone al più la redazione in forma semplificata. L’inerzia serbata oltre il termine di conclusione integra silenzio inadempimento ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. Le eccezioni sulla titolarità della legittimazione a richiedere il titolo edilizio devono trovare espressione in un provvedimento, non nella condotta omissiva.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato in data 3 agosto 2022 al Comune di Aversa un’istanza di permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione edilizia su un immobile ricadente in zona B del vigente P.R.G. L’ente locale non ha rilasciato alcun titolo, né ha opposto un motivato diniego. La società ha quindi inoltrato una diffida in data 16 settembre 2024 e, non ottenendo riscontro, ha adito il TAR per far dichiarare l’illegittimità della condotta omissiva, chiedendo la nomina di un commissario ad acta.
Il Comune si è costituito eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, che non avrebbe provato la titolarità dell’area interessata dall’intervento edilizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la propria precedente pronuncia n. 1409 del 2 marzo 2021, secondo cui il silenzio inadempimento contestabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 legge n. 241/1990, 31 c.p.a. e 117 c.p.a. presuppone un obbligo di provvedere e la mancata adozione di alcun provvedimento espresso entro il termine di conclusione del procedimento. L’obbligo sussiste in tutte le fattispecie in cui la realizzazione della pretesa sostanziale del privato dipenda dall’intermediazione del pubblico potere.
La Sezione ribadisce che l’attuale formulazione dell’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990, anche in caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità della domanda, impone l’adozione di un provvedimento espresso, ammettendo soltanto una redazione in forma semplificata. Una condotta meramente inerte non trova giustificazione.
Il Collegio esamina poi il quadro edilizio, richiamando l’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001, che disciplina il silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire decorso inutilmente il termine, salvo motivato diniego e salvi i casi di vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici o culturali.
Nel caso concreto il Comune non ha adottato alcun provvedimento sulla domanda del 3 agosto 2022 né ha riscontrato la diffida del 16 settembre 2024. L’inerzia è dunque conclamata. Quanto all’eccezione di difetto di legittimazione attiva, il TAR rileva che le questioni sulla titolarità del titolo edilizio avrebbero dovuto tradursi in un atto dell’amministrazione: il difensore dell’ente non può sostituirsi ad essa nel processo.
Accertato l’inadempimento dell’obbligo di provvedere, il Collegio ordina al Comune di concludere il procedimento con provvedimento espresso entro novanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. In caso di inesecuzione nomina sin d’ora commissario ad acta il dirigente della Direzione Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania, o un funzionario delegato, che provvederà su specifica richiesta della ricorrente in ulteriori novanta giorni, previo accertamento della perdurante inadempienza. Gli oneri per l’attivazione del commissario sono posti a carico dell’ente, con liquidazione in separato provvedimento. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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