Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e spese secondo soccombenza virtuale (TAR Piemonte n. 314 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente per il mutamento delle circostanze di fatto, determina l’improcedibilità del ricorso per difetto di interesse. In tale ipotesi la regolazione delle spese processuali può seguire il criterio della soccombenza virtuale, con condanna della ricorrente alla refusione in favore della stazione appaltante, ove la prognosi di infondatezza dei motivi sia stata anticipata in sede cautelare. La valutazione sulla sorte delle spese presuppone, pertanto, un giudizio prognostico sull’esito del ricorso, che il giudice compie sulla base degli elementi già emersi nella fase cautelare e delle censure ivi respinte.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava la determinazione dirigenziale di aggiudicazione di un appalto pubblico di ristorazione scolastica, unitamente al disciplinare di gara e agli atti della procedura. Proponeva altresì motivi aggiunti e domanda risarcitoria, chiedendo la reintegrazione in forma specifica con subentro nel contratto e, in subordine, il risarcimento per equivalente.

Nelle more del giudizio, con memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica, la ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione, per il sopravvenuto mutamento delle circostanze di fatto, chiedendo la compensazione delle spese. La controinteressata esprimeva consenso alla compensazione; la stazione appaltante chiedeva invece la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale prende atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e dichiara il ricorso improcedibile. La definizione in rito, tuttavia, non esaurisce la controversia: residua la questione della regolazione delle spese processuali, sulla quale le parti hanno assunto posizioni divergenti.

Il Collegio richiama la motivazione con cui la Sezione aveva respinto l’istanza cautelare. In quella sede erano stati disattesi i profili di violazione del principio di segretezza delle offerte e di par condicio tra concorrenti, richiamando il principio dell’Ad. Plen. n. 30/2012 sul riesame della sola offerta del concorrente riammesso in gara. Era stato inoltre osservato che il principio di conservazione degli atti della Commissione è applicazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. 36/2023.

Quanto alle censure sui verbali, il Tribunale aveva rilevato che l’esplicitazione delle valutazioni dei singoli commissari non era prevista nella lex specialis e che il voto collegiale era idoneo a riassumere il giudizio tecnico. Sulla mancata indicazione di elementi specifici per la verifica di anomalia, la previsione del disciplinare era stata ritenuta conforme all’art. 110 del d.lgs. 36/2023, rimettendo alla valutazione discrezionale della stazione appaltante la congruità dell’offerta; il sub procedimento di verifica è discrezionale e non agganciato ad automatismi.

Anche le censure dei motivi aggiunti erano state ritenute prive di interesse, per il mancato superamento della prova di resistenza. Su queste basi il Tribunale applica il criterio della soccombenza virtuale e condanna la ricorrente alla refusione delle spese in favore della stazione appaltante, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, secondo la prognosi di infondatezza anticipata in fase cautelare. Le spese sono invece compensate nei confronti della controinteressata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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