Abuso su suolo demaniale: irrilevante la proprietà superficiaria ai fini della demolizione (Cons. Stato n. 1575 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 sanziona gli abusi edilizi realizzati sul suolo demaniale per il solo fatto che siano stati posti in essere in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo. È del tutto irrilevante che il privato autore dell’abuso vanti, sotto il profilo strettamente civilistico, una proprietà superficiaria sulla costruzione eretta sul suolo demaniale. Ciò che rileva ai fini dell’ordine demolitorio è soltanto l’illiceità edilizia del manufatto. Ne consegue che l’ordine di rimozione di opere difformi dalle prescrizioni del permesso in sanatoria resiste alla censura che invochi la conformità dell’opera alla disciplina urbanistica generale, poiché il provvedimento si fonda sul contrasto con il titolo abilitativo e non con il piano.
Il Fatto
La società appellante è proprietaria di uno chalet con ristorante situato sul lungomare di un comune marchigiano, affidato in gestione a una società affittuaria. Il Comune ha notificato a quest’ultima una diffida alla demolizione di plurime opere ritenute abusive, seguita da un’ordinanza di demolizione che, constatata l’ottemperanza solo parziale, ha confermato i restanti abusi e rettificato l’indicazione catastale, precisando che le opere insistevano su particelle demaniali e non su quelle private inizialmente indicate.
La proprietaria, non destinataria degli atti, li ha impugnati dinanzi al T.A.R. per le Marche limitatamente a due specifici abusi. Il Tribunale ha accolto solo il terzo motivo, respingendo i primi due. Contro i capi di soccombenza la società ha proposto appello al Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di appello censura il capo che ha respinto la tesi dell’insistenza degli abusi su particelle private. L’appellante sostiene che l’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 si applichi ai soli fabbricati edificati su suolo pubblico e non ai manufatti oggetto di proprietà privata superficiaria.
Il Collegio ritiene la contestazione priva di fondamento. La norma sanziona gli abusi sul suolo demaniale per il solo fatto della loro realizzazione in assenza di permesso o in difformità dal medesimo. Del tutto irrilevante è, pertanto, che il privato autore dell’abuso abbia una proprietà superficiaria sulla costruzione abusivamente eretta. Ciò che rileva è soltanto l’illiceità edilizia del manufatto, a prescindere dal titolo civilistico vantato dall’autore.
Il secondo motivo concerne i pannelli plastici a chiusura laterale della tettoia. L’appellante deduce che si tratterebbe di opere di facile sgombero conformi al Piano Particolareggiato di Spiaggia e diverse dai teli stabilmente ancorati alla pilastratura di cui il permesso in sanatoria aveva imposto la rimozione.
La Corte respinge anzitutto la prima contestazione: essa è inidonea a superare l’elemento ostativo, poiché l’ordinanza ha disposto la rimozione non perché i pannelli confliggano con il PPS, ma perché contravvengono al permesso di costruire in sanatoria. Quanto alla seconda, l’istruttoria disposta dal Collegio smentisce la diversità fattuale allegata. La documentazione fotografica comprova che già nel 2012 la tettoia era chiusa lateralmente da teli arrotolabili inseriti in apposite guide, mentre le foto del 2023 attestano pannelli arrotolabili non meno ancorati alla pilastratura, anzi più integrati e fissi.
I pannelli successivamente realizzati sono dunque in contrasto con la prescrizione del titolo abilitativo, rappresentando un quid pluris rispetto a qualcosa che non avrebbe più dovuto esserci. L’ordinanza risulta perciò fondata su un presupposto di fatto corretto. L’appello è respinto in quanto infondato; nulla sulle spese, stante la mancata costituzione delle parti appellate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.