Obbligo di provvedere sull’istanza di repressione degli abusi edilizi (TAR Lazio n. 584 del 23.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di repressione degli abusi edilizi, il privato che solleciti l’esercizio dei poteri sanzionatori dell’Amministrazione è titolare di un interesse legittimo al corretto esercizio del pubblico potere e, quindi, della legittimazione a ricorrere avverso il silenzio-inadempimento. Il dovere di provvedere previsto dall’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990 non richiede necessariamente una norma specifica che imponga l’adozione del provvedimento: esso può discendere anche da ragioni di giustizia sostanziale ed equità, specie quando l’Ente abbia già avviato l’esercizio della potestà sanzionatoria e sia spirato il termine ordinario per la conclusione del procedimento. Il giudice amministrativo, accertata l’inadempienza, ordina all’Amministrazione di pronunciarsi espressamente entro un termine assegnato.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di terreni confinanti con quelli dei controinteressati, ha inviato via pec al Comune una diffida con cui denunciava la realizzazione di interventi urbanistico-edilizi non autorizzati, la chiusura arbitraria di una strada ad uso pubblico e una traslazione con sconfinamento verso la propria proprietà. La diffida richiamava anche i precedenti provvedimenti repressivi già adottati dall’Ente, rimasti nel tempo incompiuti.
Non avendo ricevuto alcun riscontro, la ricorrente ha proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. avverso il silenzio illegittimamente serbato dall’Amministrazione. Il Comune si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario e il difetto di legittimazione attiva, chiedendo nel merito il rigetto. Si sono costituiti anche i controinteressati, instando parimenti per il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto le eccezioni preliminari. Quanto al difetto di giurisdizione, il Tribunale rileva che la ricorrente non si limita a gestire rapporti di vicinato azionando un diritto soggettivo, ma chiede l’intervento dell’Amministrazione, unica in grado di sanzionare e porre fine ai denunciati abusi. La situazione giuridica dedotta è dunque di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo. L’eccezione va respinta.
Parimenti respinta è l’eccezione di difetto di legittimazione attiva: è solo attraverso l’intervento pubblico che la ricorrente può ottenere tutela del proprio interesse legittimo, essendo proprietaria di fondi contigui a quelli sui quali si assumono realizzati gli abusi.
Nel merito, il Tribunale richiama l’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990, che impone alle pubbliche amministrazioni il dovere di concludere il procedimento con provvedimento espresso, e il comma 6, secondo cui i termini decorrono dal ricevimento della domanda se il procedimento è a iniziativa di parte. Il Collegio dà atto del dibattito giurisprudenziale sulla fonte dell’obbligo di provvedere: all’orientamento minoritario e restrittivo, che lo vuole ancorato a una norma, si contrappone l’orientamento maggioritario, condiviso dal Tribunale, secondo cui l’obbligo può scaturire anche da ragioni di giustizia sostanziale ed equità (Cons. Stato n. 3234/2017).
Applicando tale principio, il Collegio osserva che il Comune aveva già avviato nel tempo l’esercizio dei poteri sanzionatori in materia edilizia sulla proprietà dei controinteressati. Appare perciò doveroso e opportuno che l’Ente si pronunci espressamente sull’istanza, onde dare conto della vicenda e dell’esito della potestà esercitata, stante le plurime sollecitazioni ricevute e l’avvenuta scadenza del termine ordinario per provvedere.
Ne consegue l’ordine al Comune di provvedere sull’istanza entro 20 giorni dalla pubblicazione della pronuncia. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente.
Nota della Redazione
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