Obbligo di provvedere sulla riclassificazione urbanistica dopo la decadenza dei vincoli espropriativi (TAR Sicilia n. 3401 del 16.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Decaduti i vincoli preordinati all’esproprio per effetto della mancata reiterazione nei termini, l’Amministrazione comunale è tenuta a rideterminare la destinazione urbanistica delle aree interessate, adottando un provvedimento espresso sull’istanza di riclassificazione. Il silenzio serbato su tale istanza integra silenzio-inadempimento e legittima il ricorso ai sensi dell’art. 2, legge n. 241/1990. La mera convocazione del Consiglio comunale per la reiterazione dei vincoli non giustifica il rinvio della decisione, in difetto di certezza sull’adozione di un provvedimento satisfattivo. Accolto il ricorso, il giudice ordina all’Ente di pronunciarsi entro un termine perentorio e nomina un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza.

Il Fatto

I ricorrenti sono proprietari di due porzioni di terreno site nel Comune di Fiumefreddo di Sicilia, individuate al catasto al foglio 3, particelle 7 e 1235, gravate da vincoli espropriativi apposti dal PRG approvato con decreto assessoriale n. 991 del 20 dicembre 2010. Un certificato urbanistico del 6 aprile 2021 attestava espressamente che tali vincoli erano decaduti ai sensi del d.P.R. n. 327/2001.

Con diffida e messa in mora del 31 gennaio 2024 i proprietari hanno reiterato l’istanza di reintegrazione della destinazione urbanistica “D1” delle aree, senza ottenere alcun riscontro. Hanno quindi proposto ricorso per silenzio-inadempimento, chiedendo l’accertamento dell’obbligo del Comune di concludere il procedimento con provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 2, legge n. 241/1990 e dell’art. 2, l.r. Sicilia n. 7/2019.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto escluso la necessità di un rinvio della trattazione. Il Comune si era costituito con comparsa di mera forma e solo il 2 ottobre 2024 aveva depositato una nota con cui dava conto dell’integrazione dell’ordine del giorno del Consiglio comunale, convocato per il giorno successivo, con la proposta di reiterazione dei vincoli. Tale deposito è stato qualificato come oltremodo tardivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm., e comunque privo di utilità processuale: mancava la certezza che la riunione si sarebbe conclusa con un provvedimento idoneo a porre fine all’inerzia.

Nel merito, il TAR ha ritenuto provato l’assunto dei ricorrenti. Il contenuto della stessa nota comunale del 2 ottobre 2024 confermava che l’Amministrazione non aveva ancora assegnato una nuova destinazione urbanistica alle aree. Il Comune, inoltre, non aveva depositato difese né documentazione comprovante l’intervenuta riclassificazione dei fondi.

Il Collegio ha quindi affermato la sussistenza dell’obbligo di provvedere sull’istanza di riclassificazione delle aree sottoposte a vincoli espropriativi decaduti, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, da ultimo espresso dalla stessa Sezione con le sentenze TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, n. 2246 del 18 luglio 2023 e n. 1786 del 5 giugno 2023, al quale ha dichiarato di conformarsi anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm..

Il ricorso è stato pertanto accolto. Il TAR ha ordinato al Comune di pronunciarsi con provvedimento espresso entro 180 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza ha nominato Commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento dell’urbanistica dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, con facoltà di delega, perché provveda entro 120 giorni dalla scadenza del termine, con spese a carico dell’Ente. Le spese processuali, liquidate equitativamente in euro 1.500,00 oltre accessori, sono poste a carico del Comune soccombente, insieme al rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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