Obbligo di provvedere sul riconoscimento dei titoli abilitanti conseguiti all’estero e commissario ad acta in caso di inerzia (TAR Lazio n. 12242 del 04.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una formale istanza di riconoscimento di un titolo professionale conseguito all’estero, seguita dalla scadenza del termine di legge senza che l’Amministrazione abbia adottato alcun provvedimento, integra gli estremi del silenzio-inadempimento. In materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, il termine complessivo per provvedere non può superare i quattro mesi, comprensivi dell’eventuale richiesta di integrazioni documentali. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine perentorio e, per il caso di persistente inadempienza, nomina sin d’ora un commissario ad acta, il quale dovrà conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e agli insegnamenti dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in materia.
Il Fatto
Il ricorrente, docente abilitato all’insegnamento del sostegno, aveva presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza volta al riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna. L’Amministrazione era rimasta del tutto inerte, nonostante la scadenza del termine di legge per la conclusione del procedimento. Il ricorrente aveva quindi proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a provvedere sulla domanda, al fine di consentire l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, osservando che per configurare l’obbligo di provvedere è necessario e sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine senza che l’Amministrazione abbia assunto alcuna determinazione. Nel caso di specie, entrambi i presupposti erano integrati: alla domanda presentata in data 1° luglio 2025 non era seguito alcun provvedimento espresso.
Il Tribunale ha rilevato la violazione del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, nonché del termine specifico fissato dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, che stabilisce il termine di tre mesi per provvedere sul riconoscimento a decorrere dalla presentazione della documentazione completa. Il medesimo articolo, al comma 2, prevede che l’Amministrazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, accerti la completezza della documentazione e, ove necessario, richieda le integrazioni.
Pertanto, il termine complessivo per la conclusione del procedimento può arrivare a un massimo di quattro mesi, nel caso in cui vengano richieste integrazioni documentali. Dall’istruttoria non è emersa alcuna richiesta di tale natura, né alcun altro atto che interrompesse o sospendesse il termine, perfezionandosi così l’illegittima fattispecie del silenzio-inadempimento.
Il Tribunale ha, di conseguenza, ordinato al Ministero di provvedere sulla domanda di riconoscimento entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di persistente inadempienza, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Direzione competente, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà concludere il procedimento entro i successivi 90 giorni.
Nell’espletare il mandato, l’Amministrazione e il commissario ad acta dovranno attenersi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, come declinati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (cause C-675/17, C-340/89, C-313/01, C-298/14), e agli orientamenti espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, liquidate in € 500,00 oltre oneri e accessori.
Nota della Redazione
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