Obbligo del Comune di provvedere sugli avvisi per contributi alle imprese (TAR Abruzzo n. 315 del 20.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione ha l’obbligo di concludere il procedimento amministrativo, avviato d’ufficio o su istanza di parte, con un provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 2, L. 241/1990. Tale obbligo non è circoscritto ai soli casi espressamente previsti dalla legge, ma si estende alle fattispecie in cui esigenze di giustizia sostanziale e i doveri di correttezza e buona amministrazione impongano una risposta esplicita, in rapporto al quale il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa. L’art. 1, comma 38, L. 190/2012, introducendo forme semplificate di provvedimento per le ipotesi di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza, conferma che l’amministrazione deve comunque esprimersi. Il giudice amministrativo, accertato il silenzio-inadempimento, dichiara l’obbligo di provvedere e fissa il termine per l’adozione del provvedimento, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente gestisce un’azienda agricola in un comune abruzzese. A seguito dell’avvio dei lavori di rifacimento di una via comunale, con contestuale divieto di transito carrabile, l’accesso all’azienda sarebbe divenuto impraticabile, con conseguente pregiudizio economico. La Regione aveva approvato, con L.R. 32 del 2019, norme per il sostegno alle micro e piccole imprese operanti nelle aree interessate da cantieri pubblici, demandando ai comuni la pubblicazione di un avviso per la presentazione delle istanze, secondo criteri definiti dalla Giunta regionale.
Il Comune non aveva pubblicato alcun avviso. Con pec del 1° febbraio 2024 la ricorrente ha diffidato l’ente, ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., a provvedere entro trenta giorni. Non avendo ricevuto riscontro, ha proposto ricorso per l’accertamento del silenzio-inadempimento. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso nei limiti della dichiarazione dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con provvedimento espresso. Il fondamento è individuato nell’art. 2, L. 241/1990, che impone alla pubblica amministrazione di terminare il procedimento avviato d’ufficio o su istanza di parte.
Il Tribunale ha richiamato il principio della doverosità dell’azione amministrativa, integrato dalle regole di ragionevolezza e buona fede, per affermare che l’obbligo di provvedere sussiste anche in fattispecie ulteriori rispetto a quelle espressamente riconosciute dalla legge, quando ragioni di giustizia ed equità ne impongano l’adozione.
In questa prospettiva il Collegio ha citato Cons. Stato, sez. IV, n. 7975 del 2004 e Cons. Stato, sez. VI, n. 2318 del 2007: in regime di trasparenza e partecipazione, il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa a un’esplicita pronuncia, in ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione ex art. 97 Cost.
Il Tribunale ha inoltre valorizzato l’art. 1, comma 38, L. 190/2012, che ha introdotto nell’art. 2, L. 241/1990 la possibilità di concludere il procedimento con provvedimento in forma semplificata ove si ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda. La previsione implica che l’amministrazione debba comunque esprimersi, anche quando l’istanza sia manifestamente infondata o inammissibile.
Da qui l’accoglimento del ricorso e la declaratoria dell’obbligo del Comune di concludere il procedimento con provvedimento espresso, da adottare entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il Collegio ha previsto la nomina, su istanza di parte, di un commissario ad acta in caso di inottemperanza, con compenso posto a carico dell’amministrazione resistente. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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