Sanatoria edilizia preclusa dopo il termine dalla demolizione (TAR Sicilia n. 2290 del 20.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sanatoria prevista dall’art. 13 della legge n. 47/1985, confluìta nell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, non può più essere richiesta una volta decorso il termine di novanta giorni dall’ingiunzione di demolizione. L’atto plurimotivato si sorregge anche su una sola ragione legittima, con assorbimento delle censure rivolte agli altri capi. L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale ex art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 è atto dovuto, privo di contenuto discrezionale, subordinato al solo accertamento dell’inottemperanza e al decorso del termine di legge. Non è dovuta l’assegnazione di un nuovo termine né l’esplicitazione di ragioni di pubblico interesse.
Il Fatto
I ricorrenti chiedevano l’annullamento della nota con cui il Comune di Capo d’Orlando aveva respinto l’istanza di autorizzazione in sanatoria per la costruzione di un vano adibito a deposito con struttura precaria smontabile. Il diniego si fondava su due ragioni: la tardività dell’istanza e il contrasto con l’art. 70 delle norme tecniche di attuazione.
Con motivi aggiunti i ricorrenti impugnavano anche l’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale del manufatto, deducendo l’invalidità derivata e l’illegittimità dell’ordine per mancata assegnazione di un nuovo termine e per difetto di motivazione sull’interesse pubblico. Il Comune non si costituiva. Uno dei ricorrenti decedeva nel corso del giudizio e il difensore dichiarava l’interesse dell’altro alla definizione della causa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione dell’interruzione del processo per morte di una parte. Richiamato l’art. 79, comma 2, cod. proc. amm. e l’art. 300 cod. proc. civ., si rileva che l’evento non opera in via automatica: l’interruzione è il prodotto di una fattispecie complessa, che richiede la dichiarazione in udienza o la notificazione del procuratore. Poiché il difensore ha chiesto espressamente la decisione, non si è voluto attribuire al decesso effetto interruttivo.
Nel merito del ricorso introduttivo, il Tribunale applica il principio secondo cui, per sorreggere un atto plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con assorbimento delle censure riferite agli altri capi, indipendentemente dall’ordine dei motivi. Il diniego risulta adeguatamente motivato e la censura di carenza istruttoria non regge.
Quanto alla tardività, si osserva che la presentazione dell’istanza è avvenuta oltre il termine di novanta giorni dalla notifica dell’ordinanza di demolizione. Il Collegio richiama il principio per cui la sanatoria non è più proponibile quando sia definitivamente decorso tale termine dall’ingiunzione di demolizione e ripristino, ovvero quello fissato dal Sindaco o, per le opere eseguite senza autorizzazione, fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative. Trattandosi di opera eseguita in assenza di concessione, il decorso del termine precludeva ogni ulteriore istanza.
Quanto ai motivi aggiunti, caduta la censura di invalidità derivata, restano infondate le doglianze sull’ordine di acquisizione. Il Collegio ricostruisce la scansione procedimentale dei procedimenti repressivi: provvedimento di demolizione con termine di novanta giorni, accertamento dell’inottemperanza, atto di acquisizione quale titolo per l’immissione in possesso e la trascrizione. L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale costituisce atto dovuto, senza alcun contenuto discrezionale, subordinato al solo accertamento dell’inottemperanza e al decorso del termine.
Ne consegue l’esclusione dell’obbligo di assegnare un termine ulteriore e di esplicitare le ragioni di pubblico interesse sottese all’acquisizione di un’area a fronte della modestissima entità del manufatto. Il ricorso e i motivi aggiunti sono rigettati, con nulla per le spese in assenza di costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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