Estinzione del giudizio interrotto per mancata riassunzione e difetto di interesse degli eredi (TAR Lombardia n. 2562 del 04.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, quando il difensore della parte ricorrente dichiari espressamente che gli eredi non hanno interesse alla prosecuzione del giudizio, tale dichiarazione, valutata unitamente alla mancata riassunzione dopo l’interruzione del processo, è idonea a fondare la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse. Il giudizio interrotto che non venga riassunto nei termini si estingue ai sensi dell’art. 80, comma 4, cod. proc. amm., con compensazione delle spese quando sussistano giustificati motivi. L’estinzione per difetto di interesse prescinde dall’esame del merito dei motivi di ricorso.

Il Fatto

La ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione, della delibera di Giunta comunale con cui era stato approvato l’atto unilaterale d’obbligo relativo a un permesso di costruire convenzionato, del titolo edilizio stesso e degli atti correlati, tra cui il parere della Commissione per il Paesaggio e la relazione di impatto paesistico. L’intervento riguardava la ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di un edificio esistente.

Costituitisi il Comune e il controinteressato, entrambi chiedevano il rigetto del ricorso. Con motivi aggiunti la ricorrente impugnava il progetto definitivo, lo schema di atto unilaterale d’obbligo e il successivo parere paesaggistico. Nel corso del giudizio il difensore depositava dichiarazione con cui comunicava il decesso della ricorrente e anticipava il difetto di interesse degli eredi alla prosecuzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che, a seguito della dichiarazione di decesso, il processo è stato dichiarato interrotto con ordinanza presidenziale adottata ai sensi dell’art. 79, comma 2, cod. proc. amm.. Le parti non hanno proposto atti di riassunzione e, all’udienza di smaltimento, la causa è stata trattenuta in decisione.

La questione giuridica attiene dunque alla sorte del giudizio interrotto quando nessuna delle parti lo riassuma e, in particolare, alla possibilità di desumere il difetto di interesse dalla condotta della parte onerata. Il Tribunale valorizza l’univoco tenore della dichiarazione versata in atti dal difensore, che già in quella sede aveva rappresentato la volontà degli eredi di non coltivare la controversia.

Da tale dichiarazione il Collegio desume il venir meno dell’interesse degli eredi alla riassunzione e la conseguente sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa. Il percorso argomentativo non si spinge all’esame dei motivi di annullamento, poiché la sopravvenuta assenza dell’interesse processuale preclude ogni pronuncia sul merito.

La conseguenza processuale è l’estinzione del giudizio per difetto di interesse degli eredi alla riassunzione, dichiarata sul ricorso e sui motivi aggiunti. Il Collegio ritiene infine che il complessivo andamento del giudizio giustifichi la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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