Revocazione: errore di fatto non configurabile nella valutazione delle risultanze processuali (Cons. Stato n. 2028 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto quale vizio revocatorio ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. consiste nel travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista o abbaglio dei sensi, relativo all’esistenza e al significato letterale degli atti. Non è configurabile quando si lamenti un’erronea valutazione delle risultanze o un’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, né quando una questione sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o di un esame critico della documentazione. In tali casi si prospetta un errore di giudizio, non censurabile con la revocazione, che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio. È pertanto inammissibile il ricorso per revocazione che investa l’apprezzamento del fatto.

Il Fatto

La società ricorrente, attiva nell’autotrasporto e nella raccolta di rifiuti, era stata attinta da una informativa interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura nel 2020. Impugnato il provvedimento, la società era stata ammessa a controllo giudiziario per due anni, conclusosi con esito favorevole nel 2023. All’esito del riesame, la Prefettura aveva rinnovato l’interdittiva, ritenendo attuale il rischio di condizionamento mafioso.

Il TAR Puglia, Bari, aveva respinto il ricorso per motivi aggiunti. La sentenza d’appello era stata confermata da questa Sezione. La società ha quindi proposto ricorso per revocazione, deducendo che il Collegio non avrebbe percepito l’assenza di elementi indiziari nuovi, successivi al controllo giudiziario, e non avrebbe valorizzato l’esito positivo di quest’ultimo ai fini delle misure di prevenzione collaborativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla nozione consolidata di errore revocatorio. L’abbaglio dei sensi attiene all’attività preliminare di lettura e percezione degli atti, quanto alla loro esistenza e al significato letterale, senza coinvolgere la successiva valutazione diretta alla formazione del convincimento. Il ricorso che censuri quest’ultima è inammissibile, come affermato dalle Adunanze Plenarie n. 3 del 2001, n. 27 del 1980 e n. 1 del 2013.

La questione della mancata considerazione, da parte della Prefettura, degli elementi sopravvenuti al controllo giudiziario costituisce esattamente il thema decidendum introdotto con i motivi aggiunti in primo grado. Si tratta di punto controverso e decisivo, sul quale si sono pronunciati sia il primo giudice sia il Collegio d’appello. Ciò già basta a escludere la possibile rilevanza revocatoria della doglianza.

La sentenza impugnata ha richiamato gli indirizzi secondo cui il mero decorso del tempo è elemento neutro ai fini del venir meno della prognosi infiltrativa. In sede di aggiornamento non è il Prefetto a dover evidenziare fatti nuovi che attualizzino il pericolo, ma è onere dell’impresa allegare e documentare le circostanze nuove che consentano di escluderlo. L’esito favorevole del controllo giudiziario, pur rilevante, non preclude la conferma dell’interdittiva, purché adeguatamente motivata: nella specie il Prefetto ha fatto riferimento al contesto territoriale e alla perdurante operatività del gruppo criminale.

Sulla mancata concessione delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, la partecipazione procedimentale è stata garantita mediante memorie e audizione. L’istruttoria ha confermato la sufficienza del compendio indiziario e l’occasionalità delle situazioni di agevolazione risulta logicamente esclusa dagli accertamenti storicizzati nella precedente interdittiva, confermati da ulteriori elementi in continuità temporale.

La ricorrente ha dunque censurato l’esito dell’attività di interpretazione e valutazione dei fatti e delle prove, riconducibile al più a un errore di giudizio non censurabile con la revocazione. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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