Rinuncia del vincitore e sede “esaurita”: tutela dell’aspirante in graduatoria (TAR Marche n. 200 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di assegnazione delle sedi ai vincitori di un concorso interno, i vincitori di una tornata hanno diritto di scegliere, secondo l’ordine della graduatoria, la sede di destinazione con priorità rispetto ai vincitori delle tornate successive e ai beneficiari di scorrimento della medesima tornata, salvo diversa previsione di legge o del bando. Ove il bando non disciplini l’ipotesi di rinuncia intervenuta dopo la scelta delle sedi e prima dell’avvio della tornata concorsuale successiva, l’amministrazione non può opporre al dipendente mere difficoltà operative: essa ha l’obbligo di riesaminare l’istanza dell’aspirante collocato in posizione utile che, al momento della propria opzione, non aveva potuto indicare la sede già dichiarata coperta. Il difetto di motivazione della nota di diniego, non integrato da un provvedimento di conferma in corso di causa, è sufficiente per l’accoglimento del ricorso, senza necessità di motivi aggiunti.

Il Fatto

Il ricorrente, assistente capo coordinatore della Polizia Penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Ancona Barcaglione, partecipava al concorso interno per la nomina di 583 vice sovrintendenti, collocandosi al posto n. 1180 tra gli idonei non vincitori. Alla sede di Ancona Barcaglione erano assegnati tre posti, coperti dai vincitori originari; a seguito di scorrimenti, il ricorrente diveniva vincitore e veniva convocato per esprimere la preferenza, non potendo optare per la sede barcaglionese, indicata come esaurita.

Dopo la rinuncia di uno dei tre assegnatari, dall’atto riepilogativo del 24 novembre 2023 emergeva che presso quella sede erano coperti solo due posti. Il ricorrente chiedeva l’assegnazione e il Ministero opponeva un diniego sostanzialmente immotivato. Proponeva quindi ricorso per l’annullamento e per l’accertamento del diritto alla sede. Il TAR, disposta istruttoria, accoglieva la domanda cautelare e fissava l’udienza di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riconferma le argomentazioni dell’ordinanza cautelare. La procedura ministeriale prevedeva scelte “secche”, espresse in collegamento audiovisivo, con aggiornamento automatico delle sedi disponibili: quando il ricorrente fu chiamato a optare, la sede era correttamente indicata come “esaurita”.

Il punctum dolens risiede nell’assenza di un meccanismo che, in caso di rinuncia sopravvenuta dopo la scelta e prima dell’avvio della tornata successiva, consentisse di indicare una sede inizialmente coperta. L’impossibilità di soddisfare le aspirazioni del dipendente, senza danno per alcun controinteressato, non risponde ad alcuna esigenza di funzionalità organizzativa.

Quanto ai terzi, la regola generale impone di esaminare la richiesta formulata dal dipendente nel dicembre 2023, poiché essa precede l’avvio della successiva tornata concorsuale. Le moderne tecnologie avrebbero consentito di verificare le intenzioni dei vincitori; la carenza del bando non può andare a detrimento del dipendente. Non risultano reclami o ricorsi di colleghi in posizione poziore.

La nota di diniego del 22 dicembre 2023 è affetta da difetto di motivazione e non è stata integrata da un provvedimento di conferma: il ricorrente ha superato il limite delle censure “al buio” e l’accoglimento consegue a tale doglianza, senza motivi aggiunti.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del diniego e consolidamento degli effetti cautelari; le spese sono compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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