Carta del docente ai docenti precari: ottemperanza e astreinte (TAR Liguria n. 427 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è la sede elettiva per ottenere l’esecuzione coattiva del giudicato e l’actio iudicati è fondata quando l’Amministrazione, costituitasi, non contesti l’inadempimento e non assolva all’onere di provare l’avvenuto adempimento, ex art. 2697 cod. civ. La mancata emissione della carta elettronica del docente, in favore di un insegnante non di ruolo, configura un’obbligazione che richiede un’attività aggiuntiva rispetto al mero versamento di somme, legittimando la fissazione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla comunicazione della sentenza, al fine di sollecitare l’adempimento.
Il Fatto
Una docente non di ruolo, con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Imperia, sezione lavoro, il riconoscimento del diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2018 al 2021, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione dell’importo complessivo di € 1.500,00, oltre accessori. Essendo rimasta inadempiuta l’Amministrazione, la ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza, ormai passata in giudicato, notificando il titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione e attendendo il decorso del termine dilatorio di grazia di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
La Motivazione della Corte
Il TAR Ligure ha premesso che la pronunzia ottemperanda accertava il diritto della docente all’emissione della carta elettronica e all’accredito della somma di € 1.500,00, rilevando l’avvenuto decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione della decisione. Ha quindi considerato che il Ministero, pur costituitosi in giudizio, non aveva svolto alcuna contestazione, non assolvendo all’onere della prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo azionato, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.
Ritenuta fondata l’actio iudicati, il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di compiere gli atti giuridici e materiali necessari per dare esecuzione al giudicato, nel termine di sessanta giorni. Per il caso di perdurante inadempienza, ha nominato un commissario ad acta che avrebbe dovuto provvedere in via sostitutiva entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza.
Quanto alla domanda di irrogazione dell’astreinte, il Tribunale ha accolto la richiesta, fissando la penalità di mora in € 10,00 per ogni giorno di ritardo. Ha precisato che il dies a quo decorre dal sessantesimo giorno dalla comunicazione della sentenza, trattandosi di un’attività che richiede un facere aggiuntivo (l’emissione della carta elettronica intestata alla docente) e non il semplice versamento di denaro, e che il dies ad quem coincide col giorno dell’adempimento o con l’insediamento del commissario ad acta.
In accoglimento del ricorso, il TAR ha quindi ordinato al Ministero di rilasciare la carta e di accreditare la somma dovuta, nominato il commissario per il caso di inottemperanza, condannato l’Amministrazione al pagamento della penalità di mora e delle spese di lite, liquidate forfettariamente in € 500,00, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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