Obbligo di riqualificazione urbanistica dopo la scadenza del vincolo espropriativo (TAR Sicilia n. 3857 del 21.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La scadenza del vincolo espropriativo determina l’obbligo dell’Amministrazione di reintegrare la disciplina urbanistica dell’area interessata con una nuova pianificazione, che ne definisca le condizioni di utilizzabilità e non lasci il bene privo di una concreta destinazione. A fronte dell’istanza del proprietario diretta all’attribuzione di una nuova destinazione urbanistica, il Comune è tenuto, in forza dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 2 della legge regionale n. 10/1991, a esaminarla in concreto e a pronunciarsi con una determinazione esplicita e conclusiva. Non è plausibile la procrastinazione che rinvii tale determinazione all’adozione del nuovo Piano Regolatore Generale, poiché determinerebbe una discriminazione del proprietario dell’area a vincolo scaduto rispetto ai titolari delle restanti aree, già dotate di puntuale disciplina urbanistica.
Il Fatto
Il ricorrente, comproprietario di un’area censita al catasto, agisce avverso il silenzio del Comune di Milazzo sull’istanza con cui ha sollecitato l’adozione di un provvedimento espresso in ordine alla destinazione urbanistica del fondo, ovvero la sua riclassificazione in modo conforme all’ambito in cui ricade.
L’area era destinata a servizi pubblici di quartiere ed era gravata da un vincolo espropriativo impresso dal Piano Regolatore Generale, venuto successivamente a scadenza. Con l’istanza il proprietario ha chiesto la riqualificazione urbanistica del fondo e l’assegnazione di una destinazione conforme al contesto. L’Amministrazione ha riscontrato la richiesta con una nota interlocutoria, ammettendo la necessità della riqualificazione ma rinviando ogni decisione all’esito del procedimento di revisione del Piano Regolatore Generale in corso. Da qui il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato. Il punto di partenza è la regola secondo cui la scadenza del vincolo espropriativo comporta l’obbligo dell’Amministrazione di reintegrare la disciplina urbanistica dell’area con una nuova pianificazione, che definisca le condizioni di utilizzabilità del bene e non lo lasci privo di una concreta disciplina urbanistica. Il Tribunale richiama sul punto una serie di propri precedenti, tra cui T.A.R. Catania, Sezione III, n. 2945/2019 e Sezione III, n. 450/2018.
Su questa base, a fronte di un’istanza del proprietario volta a ottenere una nuova destinazione urbanistica, il Comune è tenuto a esaminarla in concreto e a pronunciarsi con una determinazione esplicita e conclusiva. Il fondamento è nel principio generale dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 2 della legge regionale n. 10/1991, che impongono la conclusione del procedimento con provvedimento espresso.
Il Collegio esclude la legittimità della procrastinazione che rinvii la determinazione all’adozione del nuovo Piano Regolatore Generale. Una simile dilazione determinerebbe una non giustificata discriminazione del proprietario dell’area a vincolo scaduto, che resterebbe priva di disciplina urbanistica, rispetto ai proprietari delle restanti aree del territorio comunale. Questi ultimi, anche nel corso degli atti propedeutici all’adozione del nuovo strumento urbanistico, dispongono di una puntuale disciplina che consente il concreto utilizzo dei beni ai fini edilizi.
Il ricorso è pertanto accolto e il Comune è condannato a definire il procedimento avviato dalla richiesta della parte ricorrente nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione o dalla notifica su istanza di parte. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 1.100,00, oltre accessori di legge, tenuto conto della particolare semplicità della controversia.
Nota della Redazione
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