Ottemperanza all’ordinanza ex art. 702 bis e onere della prova del pagamento (TAR Sicilia n. 3843 del 21.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il ricorso per ottemperanza avverso l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., in quanto provvedimento del giudice ordinario riconducibile ai “provvedimenti” di cui all’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., equiparabili alle sentenze passate in giudicato. Nelle cause di ottemperanza relative al pagamento di crediti il creditore deve provare soltanto la fonte, negoziale o legale, del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l’inadempimento della controparte. Il debitore convenuto è gravato dell’onere di provare il fatto estintivo della pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ai sensi dell’art. 2697, comma 2, cod. civ. In mancanza di tale prova e di valide giustificazioni dell’inadempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di conformazione al giudicato e nomina, fin d’ora, il commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato.
Il Fatto
Un’associazione sportiva ha agito davanti al TAR per l’esecuzione del giudicato nascente da un’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Messina, con la quale era stato riconosciuto il proprio diritto all’applicazione del canone ricognitorio di cui all’art. 39 cod. nav. e l’Assessorato regionale era stato condannato alla restituzione di quanto versato in eccedenza rispetto a tale misura per gli anni dal 2009 al 2017, oltre al pagamento delle spese di lite e degli esborsi.
Notificato il titolo all’Amministrazione e formatosi il giudicato, come da attestazione del Tribunale, la ricorrente non ha ricevuto quanto liquidato per spese processuali e spese vive. Ha quindi chiesto al TAR di ordinare il pagamento dell’importo complessivo e, in caso di persistente inottemperanza, di nominare un commissario ad acta. L’Amministrazione si è costituita senza dedurre alcuna giustificazione del proprio inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità. Il ricorso è ritualmente proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Secondo un indirizzo che il Tribunale richiama come costante, il procedimento di ottemperanza rispetto a un’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. è ammissibile, perché tale provvedimento rientra tra i “provvedimenti” del giudice ordinario di cui all’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., equiparabili alle sentenze passate in giudicato. Il Collegio richiama sul punto TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 428 del 2024 e TAR Campania, Salerno, n. 2209 del 2022.
Accertata l’avvenuta notifica del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione e decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Tribunale passa al merito e ritiene il ricorso fondato. L’ordinanza del Tribunale di Messina non risulta integralmente eseguita e l’Amministrazione resistente non ha addotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento.
Il nucleo argomentativo riguarda il riparto dell’onere probatorio. Il Collegio richiama il principio generale secondo cui il creditore che agisca per l’adempimento deve soltanto provare la fonte del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte. Il debitore convenuto è invece gravato dell’onere di provare il fatto estintivo della pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. Sul punto il Tribunale cita TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 1311 del 2024 e TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 2942 del 2023.
L’Assessorato non ha dimostrato la sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito, come invece gli imponeva l’art. 2697, comma 2, cod. civ. Il ricorso è pertanto accolto: è dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato, provvedendo al pagamento delle spese di lite e degli esborsi liquidati dal Tribunale di Messina nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è nominato fin d’ora, quale commissario ad acta, il Segretario Generale della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad altro dirigente qualificato.
Il Collegio richiama infine l’attenzione del commissario sulla necessità del rispetto del termine di cui all’art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 per la domanda di liquidazione del compenso, precisando che il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell’Amministrazione, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 702-bis c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197