Decadenza dall’ormeggio per inadempimento del canone e natura non sanzionatoria (TAR Liguria n. 200 del 13.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza dall’assegnazione di un posto di ormeggio stanziale per mancato pagamento del canone entro il termine fissato dal regolamento portuale costituisce effetto automatico della disciplina regolamentare, non esercizio di un potere sanzionatorio. Il provvedimento che la accerta ha natura vincolata e meramente ricognitiva, sicché non è soggetto al vaglio di proporzionalità proprio delle sanzioni. Il meccanismo oggettivo collegato al decorso del termine persegue la ragionevole esigenza di bilanciare l’affidamento dei vecchi assegnatari con l’aspirazione al subentro degli utenti in lista di attesa, garantendo efficienza, parità di trattamento e imparzialità delle scelte amministrative. L’abbandono di una prassi consolidata di notifica presso un terzo non lede l’affidamento ove sia giustificato dalla restituzione degli avvisi per destinatario sconosciuto e dalla successiva regolare ricezione all’indirizzo PEC della società.

Il Fatto

Una società proprietaria di un natante ormeggiato nel porto turistico comunale ha impugnato la determinazione con cui il Comune ha revocato l’assegnazione del posto barca e disposto l’allontanamento dell’imbarcazione, unitamente alla nota di invito e al successivo provvedimento di conferma. Il presupposto addotto è il mancato pagamento del canone annuale entro il termine del 31 gennaio, oltre all’irregolarità relativa alla sostituzione del natante ormeggiato.

La ricorrente ha dedotto il carattere sanzionatorio del provvedimento e il difetto di proporzionalità, la violazione dei principi di buona fede e di affidamento per l’abbandono della prassi di trasmettere gli avvisi presso un’agenzia immobiliare che li traduceva, il carattere vessatorio della clausola regolamentare di decadenza automatica e i profili di difetto di motivazione quanto alla sostituzione dell’imbarcazione. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica a pretesi controinteressati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto le eccezioni preliminari, escludendo la qualifica di controinteressati sia della precedente rappresentante legale della società, per difetto del requisito sostanziale, sia degli iscritti nella lista di attesa, non individuabili dal provvedimento e privi di un beneficio immediato e diretto. Il ricorso è stato quindi dichiarato ammissibile.

Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto infondato. Il provvedimento non ha natura sanzionatoria: si limita ad accertare l’intervenuta decadenza del titolo per effetto dell’inadempimento dell’obbligo di corrispondere il canone. La decadenza è l’effetto previsto dal Regolamento, non la conseguenza dell’esercizio di un potere punitivo. Il Collegio ha confermato la valutazione espressa da TAR Liguria, Sezione Prima, n. 2 del 2 gennaio 2008, che ha riconosciuto la ragionevolezza del meccanismo oggettivo nei termini sopra richiamati.

Il secondo motivo è stato parimenti respinto. L’abbandono della prassi di notifica presso l’agenzia immobiliare è giustificato da due circostanze: la richiesta di pagamento per il 2022, spedita secondo la prassi, era stata restituita al mittente con l’indicazione “destinatario sconosciuto”; l’avviso trasmesso all’indirizzo PEC della società era stato seguito dal regolare pagamento, confermando l’idoneità di quel canale. Il mutamento dell’organo rappresentativo della società è irrilevante, non essendo stato comunicato e non incidendo sulla validità della PEC. La mancata traduzione dei provvedimenti è stata esclusa, poiché i soggetti con sede in Italia hanno l’onere di interloquire con le amministrazioni nella lingua ufficiale dello Stato.

Quanto al terzo e al quarto motivo, il provvedimento di revoca è motivato esclusivamente dal mancato pagamento del canone, integralmente corrispondente alla comunicazione di avvio del procedimento. Le ulteriori irregolarità richiamate nel provvedimento di conferma sono irrilevanti, non potendo incidere sulla decadenza già intervenuta. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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