Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Lombardia n. 979 del 02.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il processo amministrativo è improntato al principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione. La parte ricorrente può dichiarare, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, di non avere più interesse alla definizione del giudizio. Tale dichiarazione provoca la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione, dichiara l’improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse, a norma dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La compensazione delle spese può essere disposta in ragione della limitata attività difensiva della resistente, della natura in rito della decisione e del momento in cui la dichiarazione è intervenuta.

Il Fatto

La ricorrente, una società titolare di struttura sanitaria accreditata, ha impugnato la deliberazione della Giunta regionale con cui è stato approvato il Piano regionale di governo delle liste di attesa e la relativa circolare esplicativa. Oggetto del gravame erano le previsioni sui tempi di attesa per l’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e le modalità di calcolo del rispetto del tempo obiettivo, con particolare riguardo alle prestazioni erogate presso la struttura di prima scelta e alla computazione dei giorni in termini solari anziché lavorativi.

La Regione si è costituita chiedendo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso. In vista dell’udienza di merito, la società ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, rappresentando che nel triennio di efficacia del Piano la previsione contestata non aveva avuto concreta applicazione a suo danno, e ha insistito per l’integrale compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato anzitutto la dichiarazione di parte ricorrente, qualificandola come inequivoca manifestazione della volontà di non coltivare più l’impugnazione. Su questa base ha ritenuto di dover dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, richiamando espressamente l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..

Il percorso argomentativo si fonda sul principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione. Il giudice amministrativo riconosce che la parte può, fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio. Da ciò deriva una conseguenza processuale precisa: il giudice non può procedere d’ufficio, non può sostituirsi al ricorrente né sindacarne la valutazione, e deve limitarsi a prendere atto della dichiarazione.

Il Collegio ha sostenuto questa conclusione richiamando un indirizzo consolidato, citando Cons. Stato, sez. III, 8 settembre 2022, n. 7816, Cons. Stato, sez. III, 23 maggio 2022, n. 4031 e Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2022, n. 968. Tali precedenti confermano che la rinuncia alla pretesa, manifestata attraverso la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, preclude l’esame nel merito dei motivi di illegittimità dedotti.

Quanto alle spese, il Tribunale le ha compensate. La decisione si giustifica per la limitata attività difensiva svolta dalla resistente in vista dell’udienza pubblica, per la natura in rito della pronuncia e per la circostanza che la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse è stata formulata, seppure dopo il formale avviso di fissazione di udienza, prima della scadenza dei termini per il deposito di documenti e memorie previsti dall’art. 73, comma 1, cod. proc. amm.. Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile, con integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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