Piscina di rilevanti dimensioni esclusa dalla compatibilità paesaggistica (Cons. Stato n. 2100 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 42/2004, l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica è consentito solo per i lavori che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi, ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati. In presenza di incrementi di superficie o cubatura, anche di modesta entità, la norma impedisce tassativamente il rilascio della sanatoria e la reiezione dell’istanza assume carattere vincolato. La piscina di dimensioni non trascurabili costituisce nuova costruzione, soggetta a permesso di costruire e ad autorizzazione paesaggistica, e non è qualificabile come pertinenza urbanistica. Ne consegue l’inammissibilità del procedimento di compatibilità anche per le opere accessorie connesse all’intervento principale.
Il Fatto
Il ricorrente, comproprietario di un terreno in zona agricola su cui insiste un fabbricato abitativo, presentava istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica per una piscina di mt. 15 x 7, i muri di contenimento del giardino e un piccolo locale tecnico. La Soprintendenza esprimeva parere negativo oltre il termine, poi confermato in sede di riesame. La Regione, dopo aver annullato in autotutela un primo diniego per difetto istruttorio, rinnovava il procedimento e concludeva negativamente.
Il TAR Sardegna respingeva il ricorso. L’appellante censurava la sentenza per difetto di istruttoria e di motivazione, per non aver considerato le integrazioni progettuali e per l’errata applicazione dell’art. 167, comma 4, lett. a) e dell’art. 83 delle NTA del PPR.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i motivi e conferma la decisione di primo grado. Il primo giudice, osserva il Collegio, ha correttamente dato atto della non vincolatività del parere tardivo della Soprintendenza, del rinnovo dell’istruttoria regionale e della formazione di un giudizio autonomo, ancorché coerente con le valutazioni soprintendentizie.
Dirimente è però la ragione sostanziale. La determina regionale del 27 febbraio 2017 rileva che le opere generano nuove superfici e volumi, non assentibili perché in contrasto con l’art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 42/2004. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui, in presenza di incrementi di superficie o cubatura, la reiezione dell’istanza è vincolata (tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, n. 7147 del 16 agosto 2024).
Quanto alla piscina, la giurisprudenza amministrativa la qualifica come nuova costruzione, soggetta a permesso di costruire e ad autorizzazione paesaggistica, salvo dimensioni del tutto trascurabili (Cons. Stato, Sez. VII, n. 2358 del 7 marzo 2023; Sez. II n. 1188 del 5 febbraio 2024; Sez. II n. 5417 del 1° giugno 2023). La pertinenza urbanistica è configurabile solo per opere di modesta entità e accessorie, non per manufatti dotati di autonoma incidenza sul territorio. Nel caso concreto le dimensioni di mt. 15 x 7 escludono tale qualificazione. Il Collegio richiama anche la Corte cost. n. 90 del 9 maggio 2023, che ha ritenuto illegittima una norma regionale che consentiva piscine senza titolo abilitativo.
Ne segue che anche la pavimentazione circostante e il locale tecnico non possono accedere al procedimento di compatibilità, per la loro connessione a un’opera che ne è esclusa. Il quarto motivo è infondato e il diniego regionale si giustifica anche solo per questa ragione. Poiché l’atto si fonda su una pluralità di motivi, il riscontro di legittimità di una sola autonoma ragione giustificatrice conduce al rigetto dell’intero ricorso: gli ulteriori motivi sono assorbiti. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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