Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e assunzione del ricorrente (TAR Lombardia n. 214 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., definisce la controversia nel merito e presuppone un’attività amministrativa sopravvenuta integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, che lo realizzi in modo pieno e irretrattabile. La improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., consegue invece a una situazione nuova, non satisfattiva, che rende comunque inutile l’annullamento dell’atto impugnato. La sopravvenuta assunzione a tempo indeterminato del candidato, di per sé, non soddisfa la pretesa al corretto espletamento della procedura concorsuale e non integra i presupposti della declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto direttoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia con cui era stata approvata la graduatoria definitiva del concorso straordinario per il reclutamento del personale docente, indetto con D.D.G. 23 aprile 2020 n. 510, nella parte in cui ne determinava l’esclusione per la classe concorsuale A041. Deduceva l’illegittimità degli atti sotto plurimi profili, coinvolgendo anche i verbali e la griglia di valutazione della Commissione esaminatrice.
La domanda cautelare era respinta con ordinanza del 6/10/2021 n. 1046 della Sezione III, che ravvisava il giudizio della Commissione esente da vizi di manifesta illogicità. Nelle more, il ricorrente rappresentava di aver ottenuto l’assunzione a tempo indeterminato dall’Amministrazione a partire dall’a.s. 2023/2024 e chiedeva dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la dichiarazione depositata in atti impone di definire il giudizio, ma con esito diverso da quello prospettato dalla parte. Ha quindi ricostruito la distinzione tra i due istituti, chiarendo i confini applicativi delle norme processuali invocate.
Quanto alla cessazione della materia del contendere, il Collegio ha ricordato come essa definisca la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio, allorquando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato. Detta pronuncia presuppone che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato.
Quanto all’improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse, essa segue invece al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, di carattere non satisfattivo ma tale da rendere comunque inutile l’annullamento dell’atto impugnato. Il Collegio ha richiamato, in proposito, Cons. Stato, II, 23-09-2022, n. 8176 e id., V, 10-01-2023, n. 302.
Applicando tali coordinate al caso concreto, il Collegio ha escluso i presupposti della declaratoria di cessazione della materia del contendere: da quanto allegato e documentato non emergeva che « la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta », ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm.. La sopravvenuta assunzione aveva reso inutile l’annullamento degli atti, senza però realizzare la pretesa azionata, sicché il ricorso doveva dichiararsi improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., richiamando TAR Lombardia, Milano, V, 21-11-2023, n. 2747.
Le spese processuali sono state compensate, in considerazione della limitata attività difensiva della parte resistente e della natura in rito della decisione. La Segreteria è stata infine incaricata di procedere all’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a identificare il ricorrente.
Nota della Redazione
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