La compartecipazione alle rette sociosanitarie si determina solo con l’ISEE (TAR Lombardia n. 219 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione del livello di compartecipazione al costo delle prestazioni sociosanitarie e sociali spetta ai Comuni nel rispetto della disciplina statale sull’ISEE di cui al d.P.C.M. n. 159 del 2013, che opera tanto per l’accesso quanto per la ripartizione della spesa. L’art. 2-sexies del d.l. n. 42/2016, introdotto dalla legge di conversione n. 89 del 2016, esclude i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti in ragione della disabilità dalla nozione di reddito disponibile. Ne deriva che il Comune non può assumere la pensione di invalidità civile e l’indennità di accompagnamento quali parametri ulteriori per commisurare la quota a carico dell’ente. Le norme regolamentari che introducono criteri difformi sono illegittime e, se di provenienza regionale, disapplicabili dal giudice amministrativo senza necessità di autonoma impugnazione. In presenza di ISEE pari a zero, la compartecipazione dell’assistito non può essere imposta mediante sistemi di calcolo alternativi.
Il Fatto
Una persona affetta da grave disabilità, seguita dai servizi sociali comunali e inserita presso una comunità alloggio accreditata, è ammessa al regime di compartecipazione comunale alle spese di degenza. Il Comune ridetermina per il 2023 l’integrazione della retta ponendo a carico dell’assistita una quota mensile superiore a mille euro, a fronte di un ISEE sociosanitario pari a zero.
Il tutore impugna le note comunali e, in parte qua, il regolamento comunale che, agli artt. 3 e 5, fissa i criteri di calcolo del contributo integrativo. L’amministrazione eccepisce l’inammissibilità per mancata impugnazione degli atti regionali presupposti e per difetto di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Le norme regolamentari di provenienza regionale, accertato il contrasto con la disciplina statale, possono essere disapplicate in base al principio di gerarchia delle fonti. La disciplina regionale invocata dal Comune si limita a introdurre una mera facoltà per i regolamenti comunali di prevedere il versamento diretto di pensioni e indennità: nessun obbligo di attuazione, tanto più ove la previsione Contrasti con la fonte primaria.
Quanto all’interesse al ricorso, la sua sussistenza permane anche nell’ipotesi di integrale rimborso della retta, restando la possibilità di percepire la pensione di invalidità per esigenze personali e sanitarie. La rinuncia alle doglianze sui familiari tenuti agli alimenti determina invece improcedibilità parziale per sopravvenuta carenza di interesse.
Nel merito il primo motivo è fondato e assorbe le altre censure. L’art. 2-sexies del d.l. n. 42/2016 esclude espressamente i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari connessi alla disabilità dalla ridefinizione di reddito disponibile operata dall’art. 5 del d.l. n. 201 del 2011. Di tali somme le amministrazioni non possono tenere conto nel determinare il contributo loro imposto dalla legge.
L’unico indicatore applicabile resta quindi l’ISEE disciplinato dal d.P.C.M. n. 159 del 2013, che riceve uniforme applicazione sul territorio nazionale in quanto inerente ai livelli essenziali di assistenza. In presenza di ISEE pari a zero, i Comuni non possono ricorrere a criteri ulteriori o difformi rispetto agli elementi reddituali e patrimoniali ivi considerati. Il Collegio richiama sul punto l’orientamento del Cons. Stato n. 7850 del 2020 e la propria precedente sentenza n. 2746 del 2022.
Gli atti impugnati sono pertanto illegittimi e il ricorso è accolto, con annullamento dell’art. 5, comma 3, del regolamento e delle note comunali. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente.
Nota della Redazione
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