Silenzio-inadempimento sul riconoscimento del titolo di sostegno conseguito all’estero: termine di 120 giorni per provvedere (TAR Lazio n. 10546 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata adozione del provvedimento di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in un altro Stato membro dell’Unione Europea nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, integra gli estremi del silenzio-inadempimento ai sensi dell’art. 117 c.p.a. L’autorità competente è tenuta a valutare l’istanza considerando l’intero compendio di conoscenze, competenze e capacità acquisite dal richiedente, verificando l’equipollenza dell’attestato e potendo disporre, se del caso, misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE. Il termine per provvedere, in ragione del notorio e rilevantissimo numero di istanze della specie, va commisurato a 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con nomina fin da ora del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente in possesso di un titolo conseguito in Spagna ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, presentava al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 27.6.2025, istanza di riconoscimento del titolo ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016. Decorso inutilmente il termine di legge senza che l’Amministrazione adottasse alcun provvedimento, la parte ricorrente adiva il TAR Lazio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e per la condanna dell’Amministrazione a provvedere, chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta. Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la competenza a concludere il procedimento di riconoscimento del titolo conseguito all’estero spetta al Ministero dell’Istruzione e del Merito, quale autorità designata dalla legge. Quanto al termine, l’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, che recepisce la direttiva 2013/55/UE, fissa in quattro mesi il termine per l’adozione del provvedimento di riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa. Nella specie, tale termine risultava già scaduto alla data di proposizione del ricorso, con conseguente sussistenza degli estremi del silenzio-inadempimento.
Nel commisurare il termine per l’adozione del provvedimento, il Tribunale ha tenuto conto della circostanza notoria, integrata dalla presentazione di un rilevantissimo numero di richieste della specie, e ha fissato in 120 giorni il termine per provvedere, decorrente dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. Il Collegio ha richiamato i principi espressi dal Giudice d’appello (Sez. VII, 7 febbraio 2023, n. 1361), fondati sulle statuizioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022), i quali rivelano positiva sovrapponibilità rispetto ai titoli conseguiti in qualsiasi Stato membro dell’Unione Europea.
In particolare, il Ministero è tenuto a esaminare le istanze di riconoscimento del titolo formativo conseguito all’estero considerando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite e verificando che la durata complessiva, il livello e la qualità della formazione non siano inferiori a quelli della formazione a tempo pieno. L’autorità deve inoltre valutare l’equipollenza dell’attestato di formazione, disponendo, se del caso, opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE. Il Tribunale ha infine richiamato il principio enunciato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Morgenbesser (causa C-313/01), secondo cui spetta all’autorità competente verificare se le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o l’esperienza professionale ottenute soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per l’accesso all’attività di insegnamento.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto, ordinando all’Amministrazione di provvedere sull’istanza entro 120 giorni e disponendo fin da ora la nomina del commissario ad acta nella qualità di responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero, con facoltà di delega, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, da esercitarsi nel termine di 90 giorni dalla scadenza del primo termine. Le spese di lite, liquidate in €500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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