Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e disponibilità dell’azione (TAR Puglia n. 1413 del 24.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. Può pertanto dichiarare di avere perduto l’interesse alla pronuncia. Il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. In presenza di una dichiarazione esplicita di sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso va dichiarato improcedibile. La declaratoria di improcedibilità non implica esame del merito e non richiede la verifica della fondatezza delle censure originariamente proposte. La compensazione integrale delle spese può essere disposta in relazione all’esito del giudizio e al comportamento processuale delle parti.
Il Fatto
Una società operava attività commerciale su area demaniale nel territorio del Comune di Lecce, in forza di contratto di comodato d’uso e di titoli amministrativi rilasciati dal medesimo ente, comprensivi di concessione suppletiva per l’installazione di un chiosco destinato a vendita di prodotti ittici e a somministrazione di alimenti e bevande.
A seguito di un sopralluogo della Polizia Locale, con contestuale applicazione di sanzione amministrativa, l’Amministrazione aveva rilevato lo svolgimento dell’attività di somministrazione in assenza di valida S.C.I.A. presso il S.U.A.P. La società presentava nuova segnalazione nell’agosto 2021. Il Dirigente del S.U.A.P., con atto del 17 settembre 2021, disponeva il divieto di prosecuzione dell’attività limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande, sul rilievo della sola disponibilità materiale e non giuridica dell’azienda e della violazione dell’obbligo di non mutarne la destinazione. La società impugnava l’atto davanti al TAR Puglia, con istanza di misure cautelari, respinta con decreto presidenziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, nelle more del giudizio, la ricorrente ha depositato il 14 novembre 2024 una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, con contestuale richiesta di compensazione integrale delle spese. La questione giuridica attiene quindi esclusivamente alla sorte del ricorso a fronte di una rinuncia alla pronuncia da parte del soggetto che ha proposto l’azione.
Il Tribunale muove dal principio generale del processo amministrativo secondo cui il ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la disponibilità dell’azione. Da questa premessa discende la facoltà di dichiarare la perdita dell’interesse alla decisione, senza necessità di formulare una formale rinuncia agli atti.
Il giudice amministrativo, in tale evenienza, non dispone del potere di procedere d’ufficio. Non può neppure sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, profilo che resta rimesso alla sfera dispositiva della parte. L’accertamento dell’interesse costituisce presupposto dell’esame del merito e, venendo meno per dichiarazione della parte, preclude ogni ulteriore scrutinio delle censure.
Non resta quindi al Tribunale, alla stregua della dichiarazione esplicita depositata in giudizio, che dichiarare il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La pronuncia ha natura processuale e non investe la legittimità dell’atto impugnato, che resta sottratto a scrutinio nel presente giudizio.
In punto di spese, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti di legge, anche in relazione all’esito del giudizio e al comportamento processuale delle parti, per disporre la compensazione integrale tra le parti costituite. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’Autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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