Obbligo vaccinale e sospensione del pubblico dipendente: infondate le censure (TAR Sardegna n. 23 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La previsione dell’obbligo vaccinale per il personale della Polizia di Stato, con la correlata sospensione dal servizio e dalla retribuzione in caso di inadempimento, non viola gli artt. 2, 3, 32 e 36 Cost. Il legislatore ha operato un contemperamento non irragionevole tra libertà di cura individuale e interesse collettivo alla riduzione della circolazione del virus, sacrificio non eccedente quanto indispensabile e modulato sull’andamento epidemiologico. La mancata vaccinazione riversa i propri effetti sul piano degli obblighi contrattuali, determinando la temporanea impossibilità della prestazione e legittimando la sospensione quale adempimento di un obbligo di sicurezza del datore di lavoro. La scelta di non erogare, nel periodo di sospensione, né retribuzione né assegno alimentare supera il vaglio di legittimità, perché il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta in ogni momento rivedibile. L’obbligo non è condizionato all’effettivo svolgimento del servizio, rilevando la sola appartenenza alla categoria selezionata dal legislatore.
Il Fatto
Il ricorrente, Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, impugnava il provvedimento con cui il Dirigente del Compartimento competente aveva disposto la sua sospensione dal servizio e dalla retribuzione, ai sensi dell’art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/2021, convertito dalla l. n. 76/2021, fino al completamento del ciclo vaccinale e comunque non oltre sei mesi dal 15 dicembre 2021.
Invitato a documentare la vaccinazione o l’esenzione, il ricorrente prenotava la somministrazione ma poi comunicava di non aver potuto adempiere per mancanza di prescrizione medica. L’Amministrazione accertava l’inadempimento e disponeva la sospensione. Il ricorrente estendeva l’impugnazione agli atti presupposti, compresa la circolare del Capo della Polizia, e chiedeva il risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio, per effetto del d.l. n. 24/2022, veniva reintegrato in servizio dal 25 marzo 2022.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’Avvocatura. Le circolari non sono fonti del diritto: non vanno impugnate a pena di inammissibilità e non vincolano gli uffici periferici. Trova quindi applicazione il foro speciale del pubblico impiego ex art. 13, comma 2, c.p.a.
Quanto al primo motivo, il TAR ritiene infondata la tesi secondo cui l’accertamento dell’inadempimento spetterebbe al solo medico competente. La norma che ne prevede i compiti è norma primaria e può essere derogata da altra norma primaria successiva, l’art. 4-ter d.l. n. 44/2021, che attribuisce tali compiti ai responsabili degli uffici.
Sul secondo motivo il Collegio richiama la Corte cost. n. 15 del 2023: l’obbligo vaccinale non è soluzione irragionevole rispetto ai dati scientifici, avendo operato un contemperamento non irragionevole tra libertà di cura e interesse collettivo. Il sacrificio non ha ecceduto l’indispensabile ed è stato modulato sull’andamento sanitario. La stessa Consulta, con la sentenza n. 14 del 2023, ha escluso il contrasto con il diritto europeo, richiamando anche la Corte EDU, Grande Camera, 8 aprile 2021, secondo cui la vaccinazione obbligatoria non integra ingerenza nella vita privata ove conforme a legge, necessaria e proporzionata.
Il terzo motivo è infondato. Il regime differenziato tra vaccinati e non vaccinati non presenta profili di irragionevolezza, per ragioni sanitarie e per l’esigenza di favorire la somministrazione. La previsione di un obbligo rafforzato per particolari categorie trova giustificazione nella necessità di assicurare compiti essenziali di sicurezza, con applicazione dei doveri di protezione e solidarietà. Quanto al congedo ordinario, l’obbligo non è condizionato all’effettivo svolgimento del servizio e le deroghe operano solo nei casi dell’art. 4, comma 2, d.l. n. 44/2021; il dipendente non aveva esibito alcuna certificazione medica di esenzione.
Il quarto motivo è infondato: la Corte cost. n. 188 del 2024 ha escluso l’illegittimità della mancata erogazione dell’assegno alimentare nel periodo di sospensione, trattandosi di libera scelta del lavoratore. Le doglianze introdotte solo con la memoria del 20 novembre 2024 sono inammissibili quali mutatio libelli. Il ricorso è quindi in parte improcedibile e per il resto respinto, con rigetto della domanda risarcitoria e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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