Ottemperanza al decreto ingiuntivo e termine dilatorio di centoventi giorni (TAR Sicilia n. 246 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ottemperanza al giudicato formatosi su decreto ingiuntivo emesso nei confronti della pubblica amministrazione, il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, deve essere computato dalla notificazione del titolo esecutivo in forma esecutiva. Decorso inutilmente tale termine senza che l’amministrazione abbia dato esecuzione alle statuizioni, il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. è fondato e va accolto, con assegnazione di un termine per l’adempimento e nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. La previsione del meccanismo surrogatorio alla scadenza del termine concesso rende non necessaria la condanna dell’ente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., essendo già previsto uno strumento di rapida eliminazione dell’inerzia amministrativa.

Il Fatto

Il ricorrente, creditrice del Comune intimato in virtù di un decreto ingiuntivo, ha proposto ricorso per ottemperanza al giudicato, anche a mezzo di commissario ad acta, lamentando che l’amministrazione debitrice non aveva eseguito il provvedimento giurisdizionale. Il decreto aveva condannato il Comune al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di € 6.211,80 oltre interessi.

Il Comune non si è costituito in giudizio, benché ritualmente evocato. Alla camera di consiglio del 16 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza delle formalità procedurali che condizionano l’esperibilità del rimedio. Il decreto ingiuntivo è stato notificato in forma esecutiva all’amministrazione con PEC in data 01.09.2022; da tale notificazione è pertanto decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

Accertata l’osservanza del termine, il TAR ha rilevato l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’amministrazione resistente. Le statuizioni contenute nel decreto non risultano, allo stato, avere ricevuto esecuzione. Il ricorso è quindi fondato.

Il Collegio ha dichiarato l’obbligo del Comune di conformarsi al giudicato, provvedendo al pagamento della somma dovuta entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento delle autonomie locali dell’Assessorato regionale, con facoltà di delega a dirigente o funzionario in possesso delle competenze idonee, perché provveda entro sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine. Il compenso del commissario, la cui liquidazione dovrà essere richiesta unitamente al deposito della relazione conclusiva, sarà determinato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 e posto a carico dell’amministrazione inadempiente.

Quanto all’ulteriore domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il TAR ne ha escluso l’accoglimento. La previsione del meccanismo surrogatorio alla scadenza del termine dei sessanta giorni concessi al Comune rende non necessaria la condanna dell’ente ai sensi della citata disposizione, essendo già previsto un meccanismo di rapida eliminazione dell’inerzia. Le spese, delle quali il procuratore costituito ha chiesto la distrazione in proprio favore, seguono la soccombenza e sono state liquidate in via equitativa in € 700, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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