Sconti tariffari strutture accreditate limitati al triennio 2007-2009 (C.G.A.R.S. n. 146 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli sconti tariffari che le strutture private accreditate devono praticare ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006, hanno carattere transitorio e non si applicano oltre il triennio 2007-2009. La norma disciplina espressamente la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per quel solo arco temporale, né il d.l. n. 248/2007, convertito in legge n. 31/2008, ha prorogato la disciplina dello sconto forfettario. La declaratoria di illegittimità costituzionale non è intervenuta, essendo stata la norma scrutinata e ritenuta ragionevole proprio in ragione del suo carattere temporaneo. Ne consegue l’annullamento del contratto di budget nella parte in cui ha applicato gli sconti sulle fatturazioni oltre il termine.
Il Fatto
Una struttura sanitaria privata accreditata per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale, operante nel territorio provinciale, impugnava davanti al TAR Sicilia il contratto di assegnazione del budget per l’anno 2009 e, con motivi aggiunti, quello per l’anno 2010, dolendosi dell’insufficienza del budget assegnato e dell’illegittimo ricorso a criteri di determinazione non conformi alla normativa regionale.
Il TAR Sicilia, con la sentenza n. 1656/2022, respingeva integralmente il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti, condannando la ricorrente alle spese. La struttura proponeva appello, censurando tra l’altro il rigetto delle doglianze sull’applicazione degli sconti tariffari, sull’inclusione dei contributi previdenziali negli aggregati provinciali e sulla sospensione dell’accreditamento in caso di mancata sottoscrizione del contratto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che la rinuncia al primo motivo d’appello determina la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e il parziale passaggio in giudicato delle statuizioni non investite da censura, restando devoluti all’esame i motivi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.
Nel merito, i motivi sugli sconti tariffari sono accolti. Il C.G.A.R.S. richiama la propria giurisprudenza — sez. giur. n. 489 del 2023 e n. 80 del 2023 — e rileva che l’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 disciplina la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il solo triennio 2007-2009. Le misure ivi previste, compresi gli sconti forfettari a carico delle strutture accreditate, non possono quindi operare oltre quel periodo.
Il percorso argomentativo si fonda su un triplice riscontro. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 94 del 2009, ha valorizzato il carattere transitorio della norma nello scrutinio di ragionevolezza. La Corte di cassazione ha confermato l’interpretazione — Cass. civ., sez. I, n. 22742 del 2024, sez. VI, n. 27007 del 2021, sez. III, n. 10582 del 2018, sez. VI, n. 3175 del 2022 — escludendo ogni efficacia ultrattiva dello sconto. Infine, l’art. 79 del d.l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, ha imposto l’adeguamento delle tariffe secondo criteri di efficienza ed economicità, superando la tariffazione forfettaria in ossequio agli artt. 97 e 32 Cost.
Il motivo sui contributi previdenziali è invece respinto: il Collegio ritiene corretta la loro inclusione nel budget, richiamando il parere delle Sezioni riunite n. 151 del 2024 e la giurisprudenza sulla omnicomprensività del budget. Inammissibili per difetto di interesse sono le censure sulla sospensione dell’accreditamento, non risultando che la struttura sia stata effettivamente sospesa e non potendosi dedurre doglianze meramente ipotetiche.
In parziale riforma della sentenza, il contratto è annullato limitatamente alla parte in cui ha applicato gli sconti tariffari sulle fatturazioni; per la reciproca soccombenza le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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