Obbligo vaccinale e sospensione dal servizio: improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 250 del 31.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta eliminazione, ad opera del d.l. n. 24/2022, della previsione della sospensione dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale del personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico determina la cessazione immediata degli effetti dell’atto sospensivo già adottato, con riammissione in servizio dei dipendenti sospesi. Ne consegue il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso proposto avverso quell’atto, dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’inciso del provvedimento che esclude la rilevanza del periodo ai fini previdenziali e di anzianità costituisce mero avviso, privo di effetti giuridici autonomi in assenza di atti applicativi. La declaratoria di improcedibilità non esclude la condanna alle spese per soccombenza virtuale.
Il Fatto
La ricorrente, in servizio con la qualifica di Assistente Capo Coordinatore presso il III Reparto Mobile della Questura di Milano, ha impugnato il provvedimento del Dirigente del Reparto, notificato il 21.12.2021, che ne disponeva la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa ai sensi dell’art. 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44/2021, convertito dalla legge n. 76/2021, unitamente all’invito alla vaccinazione del 15.12.2021. La lavoratrice contestava, tra l’altro, la competenza dell’organo e prospettava questioni di legittimità costituzionale.
Con ordinanza n. 131 del 28 gennaio 2022 la Sezione respingeva la domanda cautelare. In vista dell’udienza di merito il Ministero dell’Interno eccepiva l’improcedibilità per sopravvenute modifiche normative e invocava le pronunce della Corte costituzionale n. 15 del 2023 e n. 185 del 2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma anzitutto la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia relativa ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico, devoluta alla giurisdizione esclusiva dall’art. 133, comma 1, lett. i), cod. proc. amm.
Nel merito dell’eccezione, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo: l’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, nella versione ratione temporis vigente, prevedeva la sospensione fino al completamento del ciclo vaccinale e comunque non oltre il termine inizialmente fissato in sei mesi dal 15 dicembre 2021, poi prorogato al 15 giugno 2022 con il d.l. n. 1/2022.
Con l’art. 8 del d.l. n. 24/2022, in vigore dal 25 marzo 2022, la disciplina è stata trasposta nell’art. 4-ter.1 del medesimo decreto: è stata mantenuta l’obbligatorietà della vaccinazione con scadenza al 15 giugno 2022, ma è stata eliminata la previsione della sospensione dal servizio per il caso di inadempimento. Da ciò deriva l’immediata cessazione dell’effetto sospensivo e la riammissione in servizio dal 25.03.2022 dei dipendenti già sospesi, evenienza non contestata dalla ricorrente.
L’atto impugnato ha quindi cessato di spiegare effetti lesivi e la lavoratrice non vanta più alcun interesse al suo annullamento. Il Collegio precisa che l’art. 4-ter, comma 3, ricollega alla sospensione unicamente la non spettanza della retribuzione e degli altri compensi, ma tale effetto non rileva, non essendo state proposte domande di condanna all’erogazione delle somme non percepite. Neppure l’inciso secondo cui il periodo non è utile ai fini previdenziali, di anzianità, di scatti economici e di congedo ordinario può fondare l’interesse, trattandosi di un mero avviso, inidoneo a produrre effetti in assenza di atti applicativi, come precisato in un caso diverso dal TAR Lombardia, Milano, n. 2750 del 2023.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese seguono la soccombenza virtuale, desumibile dalla motivazione dell’ordinanza cautelare e dalle osservazioni di altre pronunce su casi analoghi (TAR Lombardia, Brescia, nn. 812 e 813 del 2023), e sono liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.