Ottemperanza al giudicato e poteri istruttori del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 255 del 31.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta lo stato di esecuzione del giudicato per ciascun creditore e non si limita a constatare l’avvenuto eseguimento parziale. Il Ministero resistente è tenuto a documentare i pagamenti effettuati, la loro imputazione e il debito residuo, con analitica indicazione per ciascun ricorrente. Il Commissario ad acta già nominato, se non si è insediato, deve essere attivato dal Tribunale, al quale spetta fissare termini per gli adempimenti delle parti e del commissario. La verifica dell’esecuzione si svolge in un contraddittorio integrato, con relazione del commissario e dei ricorrenti, e si conclude con il prosieguo della trattazione a udienza successiva.
Il Fatto
I ricorrenti chiedono l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, sezione lavoro, n. 1395 dell’11 maggio 2017 e alla sentenza della Corte d’appello di Milano n. 30 del 7 febbraio 2019. Con sentenza n. 2665/2021 il TAR aveva già accertato l’inottemperanza al giudicato e assegnato al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il termine di novanta giorni per l’integrale esecuzione, nominando Commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione generale per il personale scolastico.
Con successiva ordinanza n. 887/2022 il Tribunale aveva ampliato la possibilità di delega del commissario. Con istanza del 20.10.2023 i ricorrenti deducono che l’amministrazione ha effettuato solo pagamenti parziali, senza indicare analiticamente le somme versate, l’imputazione e il debito residuo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale dichiara preliminarmente il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, estromettendola dal giudizio. Le sentenze poste a fondamento dell’ottemperanza costituiscono titolo nei soli confronti del Ministero, sicché la Presidenza resta estranea al rapporto esecutivo.
Nel merito dell’esecuzione, il Collegio rileva che i pagamenti riferiti dall’amministrazione sono parziali e privi di dettaglio. Manca l’indicazione, per ciascun ricorrente, delle somme versate, della relativa imputazione e del debito residuo, e tali profili non emergono nemmeno dalla documentazione prodotta dal Ministero resistente.
Il Tribunale osserva inoltre che, sebbene i ricorrenti riferiscano di avere notificato l’ordinanza n. 887/2022 al commissario, non risulta che questi si sia insediato né abbia intrapreso le attività affidategli. Da qui la necessità di un intervento articolato del giudice dell’ottemperanza.
Il Collegio dispone pertanto che il Ministero depositi entro quarantacinque giorni una dettagliata relazione con l’indicazione, per ciascun ricorrente, dei pagamenti, dell’imputazione e del debito residuo, con documentazione di supporto. Il Commissario ad acta deve insediarsi entro quarantacinque giorni, verificare direttamente lo stato dell’esecuzione e, accertato il debito residuo, compiere nei successivi sessanta giorni tutti gli atti necessari alla completa esecuzione dei titoli. Il commissario deposita una relazione almeno trenta giorni prima della camera di consiglio fissata per il prosieguo; analogo onere è posto a carico dei ricorrenti, con indicazione degli importi versati, delle date di pagamento, dell’imputazione e del debito residuo.
Il Tribunale fissa il prosieguo della trattazione alla camera di consiglio del 25 ottobre 2024, manda alla Segreteria di comunicare la sentenza alle parti e al commissario, unitamente ai provvedimenti richiamati, e ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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