Gestione autonoma del servizio idrico: serve il previo consenso dell’ente d’ambito (TAR Abruzzo n. 36 del 18.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le gestioni del servizio idrico in forma autonoma dei Comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti sono fatte salve, ai sensi dell’art. 147, comma 2-bis, lett. a), d.lgs. n. 152/2006, solo se “già istituite” ai sensi dell’art. 148, comma 5, d.lgs. n. 152/2006, nel testo vigente dal 13 febbraio 2008 al 30 dicembre 2012, che richiedeva il previo consenso dell’ente di governo d’ambito. La norma di salvaguardia è derogatoria ed eccezionale rispetto al principio di unicità della gestione e va interpretata in modo rigoroso e restrittivo. L’ente d’ambito, nel verificare la salvaguardia, svolge una mera attività ricognitiva dell’avvenuto consenso, senza alcuna nuova valutazione discrezionale; l’assenza di tale valutazione esclude il difetto di motivazione. La salvaguardia di cui alla lett. b) richiede l’accertamento contestuale di tutti i requisiti, compreso l’utilizzo efficiente della risorsa e la tutela del corpo idrico.

Il Fatto

Il Comune ricorrente, ente montano con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, impugna la delibera con cui l’ERSI ha concluso con esito negativo il procedimento di riconoscimento della gestione autonoma del servizio idrico integrato, unitamente al parere ministeriale del 2016 e alla successiva comunicazione richiestiva dei dati per il trasferimento al gestore unico.

Il Comune sostiene, in via principale, di avere già ottenuto la gestione autonoma ex lege sulla base della prima formulazione dell’art. 148, comma 5, che non prevedeva il previo consenso dell’ente d’ambito; in via subordinata, di possedere i requisiti della lett. b) del comma 2-bis. L’ERSI e il Ministero resistono, evidenziando la mancanza del consenso e l’insussistenza dei requisiti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa: la formulazione originaria dell’art. 148, comma 5 consentiva ai piccoli Comuni montani la gestione diretta o tramite società pubblica controllata; la novella del 2008 ha richiesto la gestione dell’intero servizio integrato e il previo consenso dell’Autorità d’ambito; l’abrogazione del 2009 e il successivo decreto Sblocca Italia hanno introdotto la clausola di salvezza. La Corte valorizza le parole “esistenti” e “già istituite”: per restare legittimamente autonome, le gestioni devono essere state riconosciute con il consenso dell’ente d’ambito.

Il Tribunale esclude l’interpretazione del ricorrente. La fattispecie dell’art. 147, comma 2-bis è derogatoria e consente la gestione autonoma solo in casi eccezionali; un’interpretazione estensiva vanificherebbe il principio di unicità della gestione. La deroga, del resto, risponde a ragioni di economicità ed efficienza del servizio, rimesse alla valutazione dell’ente d’ambito chiamato a rilasciare il consenso.

Quanto al dedotto difetto di motivazione, la Corte rileva che l’ERSI non ha compiuto alcuna nuova valutazione: la norma rinvia alle gestioni già istituite, sicché l’ente svolge solo un’attività ricognitiva dell’avvenuto consenso. Inconferenti risultano il richiamo alla Corte cost. n. 65 del 2019 e il meccanismo dell’art. 17-bis l. n. 241/1990, estraneo alla fattispecie.

Il secondo motivo è infondato. Dall’istruttoria emerge l’assenza del requisito della tutela del corpo idrico, per gli scarichi non autorizzati, e dell’utilizzo efficiente della risorsa, per la mancanza di misuratori e di contatori. La mera adesione alla convergenza tariffaria non dimostra il rispetto dei criteri ARERA. Le censure introdotte con la memoria conclusionale sono tardive e comunque infondate: la disparità di trattamento non è invocabile rispetto a illegittimità compiute in favore di altri soggetti, secondo i principi di Cons. Stato, sez. VI, n. 4867 del 2014.

Il ricorso è respinto, con condanna del Comune alle spese di lite in favore dell’ERSI e compensazione verso gli altri soggetti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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