Revoca dell’aggiudicazione al promotore divenuto aggiudicatario e indennizzo ex art. 21-quinquies (TAR Molise n. 316 del 04.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il promotore di un project financing che, all’esito della successiva procedura di gara, sia divenuto aggiudicatario definitivo vanta un’aspettativa qualificata alla stipulazione del contratto. Ove l’amministrazione revochi l’aggiudicazione, non trova applicazione la disciplina speciale dell’art. 183, commi 12 e 15, d.lgs. n. 50/2016, che riconosce l’indennizzo delle spese al solo promotore non aggiudicatario, e opera invece l’art. 21-quinquies l. n. 241/1990, con indennizzo parametrato al solo danno emergente. La revoca legittima non esclude la responsabilità precontrattuale dell’amministrazione che, dopo l’esaurimento del contenzioso, abbia alimentato l’affidamento del privato con trattative protratte e sia poi rimasta inerte, salvo l’onere di provare le occasioni di guadagno alternative.

Il Fatto

Il Comune di Termoli aveva dichiarato di pubblico interesse, nel 2015, la proposta di project financing presentata da una società di costruzioni, poi aggiudicataria definitiva nel 2018. La variante urbanistica necessaria era stata annullata dal TAR e la sentenza riformata dal Consiglio di Stato nel 2023, con declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado.

Dopo la notifica della sentenza e le diffide del 2023, l’amministrazione avviava interlocuzioni per attualizzare la provvista finanziaria e il PEF, senza concludere. Nel 2025 indiceva una nuova procedura negoziata per un appalto integrato finanziato con fondi PNRR, poi aggiudicato a un’altra società, e quindi revocava la dichiarazione di pubblico interesse del 2015 e l’aggiudicazione del 2018. La società ha impugnato la nuova gara, l’aggiudicazione e i provvedimenti di revoca, chiedendo annullamento, risarcimento e indennizzo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’estromissione del Ministero dell’Interno, titolare dell’intervento PNRR e parte necessaria ai sensi dell’art. 12-bis d.l. n. 68/2022. Dichiara poi improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti: la ricorrente aveva qualificato la nuova gara come revoca tacita dell’aggiudicazione 2018, ma i successivi provvedimenti di revoca espressa hanno assorbito quella valenza e privato di oggetto l’interesse.

Nel merito, i motivi avverso le revoche sono infondati. La dedotta commistione tra revoca e annullamento d’ufficio non sussiste: il riferimento ai vizi originari si inserisce in una valutazione di inattualità dell’interesse pubblico e non snatura il paradigma dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990, connotato da ampia discrezionalità. Quanto ai sopravvenuti motivi di pubblico interesse, la ricorrente non ha formulato censure puntuali; la mancata liquidazione contestuale dell’indennizzo non vizia l’atto, ma consente al privato di agire per ottenerlo.

Accoglie invece la domanda da responsabilità precontrattuale. Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche per la fase tra aggiudicazione e stipula. L’affidamento incolpevole si è formato dalla diffida del 19.4.2023; il Comune ha tenuto condotta colposa protraendo per circa un anno e mezzo interlocuzioni che indussero il privato a nuove spese, per poi arrestarsi. Ristorabile è il solo interesse contrattuale negativo: spese di trattativa nel periodo 2023-2025, non la perdita di chance, non provata.

Quanto all’indennizzo, la difesa comunale invoca l’art. 183 d.lgs. n. 50/2016 e la giurisprudenza sul promotore non aggiudicatario. La fattispecie è però diversa: la ricorrente era divenuta aggiudicataria, con aspettativa qualificata tutelabile anche di fronte al legittimo esercizio della revoca. Spettano quindi le spese di gara e quelle sostenute fino alla diffida del 19.4.2023, mentre il periodo successivo è ristorato a titolo precontrattuale. Il quantum è determinato con il criterio dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm.: proposta motivata del Comune entro 90 giorni, con rivalutazione e interessi legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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