Nessun diritto all’obiezione di coscienza venatoria per il proprietario del fondo (TAR Emilia-Romagna n. 321 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il proprietario di un fondo agricolo non può ottenerne la sottrazione all’attività venatoria invocando ragioni etiche di obiezione di coscienza. L’art. 15 della legge n. 157/1992 e l’art. 15 della L.R. n. 8/1994 non contemplano il diritto di sottrarre il fondo per convinzioni morali, e la relativa fattispecie non può essere introdotta dal giudice. Le norme CEDU, pur integrate nel parametro dell’art. 117, primo comma, Cost., non sono direttamente applicabili dal giudice comune, che deve esperire l’interpretazione conforme senza travalicare il dato testuale. Nel bilanciamento prevalgono gli interessi pubblici sottesi alla pianificazione faunistico-venatoria di cui all’art. 10 della legge quadro, riconducibili agli artt. 2, 9 e 42 Cost.
Il Fatto
La proprietaria di alcuni fondi agricoli in un Comune dell’Emilia-Romagna ha chiesto alla Regione la sottrazione degli stessi all’attività venatoria, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 157/1992 e dell’art. 15 della L.R. n. 8/1994. A fondamento dell’istanza ha indicato ragioni di carattere etico e morale, rivendicando un diritto all’obiezione di coscienza rispetto alla caccia sul proprio fondo.
Il dirigente del Servizio territoriale competente ha respinto la domanda con determinazione del 6 marzo 2019. La Regione ha rilevato che il fondo non ospita colture ad alta specializzazione, che la motivazione etica non rientra tra le cause previste dalla disciplina regionale e che la sottrazione ostacolerebbe la pianificazione faunistico-venatoria. La proprietaria e due associazioni animaliste hanno impugnato la determinazione e la presupposta DGR n. 1869/2018, deducendo la violazione dell’art. 9 CEDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riconosce che la giurisprudenza convenzionale ha affermato il diritto del proprietario a non tollerare la caccia sul proprio fondo quando questa contrasti con le proprie convinzioni personali. Richiama la pronuncia CEDU, Grande Camera, 26.6.2012, Herrmann vs. Germania, che ha letto l’art. 9 CEDU e il Primo Protocollo addizionale nel senso di un concetto ampio di proprietà, comprensivo della libertà di esprimere le proprie idee attraverso il fondo.
Il giudice amministrativo affronta però il nodo del rango delle fonti convenzionali. Il diritto pattizio non è direttamente applicabile dal giudice comune, a differenza del diritto dell’Unione. Esso integra il parametro dell’art. 117, primo comma, Cost. e l’eventuale antinomia va risolta in via interpretativa, salvo il sindacato della Corte costituzionale. Richiama sul punto la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, tra cui Corte cost. n. 348 e n. 349 del 2007, Corte cost. n. 311 e n. 317 del 2009 e Cass. civ. Sez. I n. 4691 del 2024. L’interpretazione conforme non può tuttavia superare il dato testuale della norma interna, secondo Corte cost. n. 42 del 2017: nel caso concreto significherebbe creare una fattispecie di sottrazione non prevista dal legislatore.
Il Collegio esclude poi che il piano faunistico-venatorio tuteli solo l’esercizio venatorio. Esso persegue interessi pubblici di rilievo costituzionale, come la conservazione della fauna e dell’ecosistema, secondo Corte cost. n. 316 del 2009. La materia rientra nella competenza regionale residuale dopo la riforma del Titolo V, come confermato da Corte cost. n. 206 del 2018 e, per l’agricoltura, da Corte cost. n. 222 del 2022. Il controllo degli ungulati serve anche a prevenire danni all’agricoltura e pericoli per la sicurezza stradale.
Da qui la conclusione sulla non applicabilità delle norme convenzionali invocate, ritenute incompatibili con gli artt. 2, 9 e 42 Cost.. Consentire a ogni proprietario di sottrarre il fondo per ragioni puramente etiche comprometterebbe gli interessi pubblici della pianificazione e finirebbe per disapplicare l’art. 15, quarto comma, della legge quadro. Il Collegio ritiene irrilevante il richiamo alla sicurezza stradale introdotto dalla Regione solo in memoria, poiché le ragioni autonome della determinazione bastano a sostenerne la motivazione.
Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, anche quanto alle censure verso la DGR. Le spese di lite sono compensate in ragione della complessità delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.