L’oblazione già ammessa impedisce l’archiviazione per particolare tenuità (Cass. pen. Sez. I n. 28812 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice per le indagini preliminari che ha ammesso l’indagato all’oblazione ai sensi dell’art. 162 cod. pen., fissando il termine per il pagamento, non può successivamente disporre l’archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. L’ammissione al rito speciale impone la prosecuzione della procedura prevista dall’art. 141, comma 4, disp. att. cod. proc. pen. e, una volta versata la somma nel termine, la declaratoria di estinzione del reato. Il provvedimento che, obliterando l’oblazione già ammessa, disponga comunque l’archiviazione è affetto da violazione di legge ed è annullato con rinvio. La totale assenza di motivazione sull’istanza di oblazione integra ulteriore vizio del decreto.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi ha disposto l’archiviazione per particolare tenuità del fatto in ordine alla contravvenzione di cui all’art. 703 cod. pen. L’indagato, a fronte della richiesta di archiviazione, aveva esercitato il diritto di opposizione manifestando l’interesse a una definizione più favorevole e chiedendo di essere ammesso all’oblazione.
Con ordinanza dell’8 aprile 2025 il giudice aveva riconosciuto la sussistenza dei presupposti dell’art. 162 cod. pen., fissando i termini per l’adempimento. L’indagato aveva versato la somma e depositato la prova del pagamento. Ciò nonostante, il giudice ha adottato il decreto di archiviazione, omettendo ogni motivazione sull’istanza di oblazione. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 162 cod. pen. e 141 disp. att. cod. proc. pen., l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e la mancanza assoluta di motivazione, qualificando il decreto come atto abnorme.
La Motivazione della Corte
La prima sezione penale accoglie il ricorso e ne dichiara la fondatezza. Il provvedimento impugnato risulta adottato in violazione delle disposizioni di cui all’art. 162 cod. pen. e all’art. 141 disp. att. cod. proc. pen., perché il giudice ha obliterato la circostanza dell’ammissione dell’indagato alla definizione mediante oblazione.
Il percorso argomentativo muove da un dato pacifico dagli atti. Dopo la richiesta di archiviazione avanzata ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per la contravvenzione di cui all’art. 703 cod. pen., l’indagato è stato ammesso al rito speciale e, in ragione di ciò, ha versato la somma stabilita dal giudice, depositando la prova nei termini fissati dall’ordinanza di ammissione.
Verificatosi l’adempimento, il giudice avrebbe dovuto disporre la prosecuzione della procedura stabilita dal comma 4 dell’art. 141 disp. att. cod. proc. pen. e pervenire alla declaratoria di estinzione del reato. Ha invece erroneamente disposto l’archiviazione. L’errore del giudice di merito consiste nell’aver anteposto una causa di non punibilità alla disciplina speciale dell’oblazione già attivata, con esito incompatibile con quest’ultima.
La Corte non si limita a rilevare il vizio sostanziale. Il decreto è altresì carente sul piano motivazionale, non contenendo alcuna spiegazione in ordine all’istanza di oblazione, circostanza che il ricorrente aveva specificamente dedotto.
Ne deriva l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brindisi – Ufficio GIP, che dovrà attenersi alla procedura imposta dall’ammissione già intervenuta. Le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, che aveva chiesto l’annullamento e la declaratoria di estinzione del reato, risultano dunque coerenti con l’esito della decisione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 162 c.p. – Oblazione nelle contravvenzioni
- Art. 703 c.p. – Accensioni ed esplosioni pericolose
- Art. 141 c.p.p. – Dichiarazioni orali delle parti