Ottemperanza al giudicato sulle spese e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2705 del 25.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, integra il presupposto per l’accoglimento della domanda di esecuzione del giudicato. Accertato l’inadempimento dell’amministrazione all’ordine di pagamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine perentorio e nomina contestualmente il commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è concessa in presenza dei presupposti di legge. Il commissario deve rispettare, per la propria domanda di liquidazione, il termine di cui all’art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.
Il Fatto
I ricorrenti agiscono per l’ottemperanza al giudicato costituito dalla sentenza del TAR Sicilia, sede di Catania, n. 335/2019, che aveva condannato il Comune di Messina alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.000 oltre accessori. La pronuncia era stata poi corretta con ordinanza collegiale n. 1807/2019, che aveva disposto la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Il titolo esecutivo, con l’annotazione della correzione, è stato notificato all’amministrazione a fine 2019; alla notifica è seguita una diffida stragiudiziale via PEC nel luglio 2020. Decorsi i centoventi giorni previsti dalla legge, l’ente non ha corrisposto quanto dovuto. Da qui il ricorso per ottenere la condanna all’adempimento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora. Il Comune, ritualmente evocato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento del presupposto processuale: la notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione, avvenuta tra il 27 e il 31 dicembre 2019. Rispetto a tale data risulta decorso il termine di centoventi giorni fissato dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, da rapportare alla notifica del ricorso per ottemperanza del 10 maggio 2024.
Verificata la ritualità del procedimento e la perdurante inosservanza del giudicato, il ricorso è dichiarato fondato. Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi integralmente alla sentenza, con pagamento delle somme liquidate nel titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente decisione, se anteriore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il Segretario generale della Città Metropolitana di Messina, con facoltà di delega a dirigente o funzionario qualificato. L’ausiliare provvederà, su istanza della parte interessata e in un ulteriore termine di sessanta giorni, al compimento degli atti necessari all’esecuzione.
Il Tribunale richiama l’attenzione del commissario sul rispetto del termine di cui all’art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 per la domanda di liquidazione del compenso, precisando che esso decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.
È accolta anche la domanda di fissazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., sussistendone tutti i presupposti; sono liquidati gli interessi legali sulle somme spettanti a ciascun ricorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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