Occupazione abusiva: risarcimento dovuto anche prima della scelta sul 42-bis (Cons. Stato n. 1989 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Accertata l’illegittimità della procedura espropriativa e l’occupazione sine titulo, il giudice amministrativo deve condannare l’amministrazione alla restituzione del bene previa riduzione in pristino e al risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima. La domanda risarcitoria non può essere dichiarata inammissibile in attesa che l’amministrazione eserciti il potere di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001: l’occupazione senza titolo integra un illecito permanente e la pretesa risarcitoria è autonoma. Solo l’adozione del provvedimento di acquisizione attrae le conseguenze risarcitorie nell’ambito dell’istituto, con obbligo di corrispondere indennità e ristoro del pregiudizio. In difetto di prova del preciso ammontare, il danno da perdita del godimento si liquida equitativamente, anche mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Il Fatto
La proprietaria di un terreno in Somma Vesuviana, per la quota di 750/1000, ha impugnato davanti al TAR Campania gli atti della procedura espropriativa avviata per realizzare un parcheggio a raso e spazio pubblico. Tra gli atti censurati figurano la delibera consiliare di approvazione dello studio di fattibilità, la delibera di giunta di approvazione del progetto esecutivo, il decreto di occupazione d’urgenza e le successive delibere con cui l’ente ha rinunciato alla cancellazione dell’opera e manifestato l’intenzione di reiterare il vincolo.
La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità della procedura, la condanna al risarcimento del danno da occupazione illegittima e la restituzione del bene. Il TAR ha accolto la domanda restitutoria, ordinando la riconsegna del terreno salva la facoltà dell’ente di adottare un provvedimento ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, ma ha dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria, ritenendola connessa all’esercizio di quel potere. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende le distanze dall’orientamento che subordina l’esame della pretesa risarcitoria alla scelta dell’amministrazione tra restituzione e acquisizione sanante. Quella lettura, secondo la Sezione, attribuisce rilevanza perdurante alla fattispecie di occupazione abusiva sotto il profilo risarcitorio, in contrasto con l’art. 117 Cost. e con l’art. 1, prot. 1, CEDU, come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte europea.
Richiamando le pronunce dell’Adunanza Plenaria n. 2, 3 e 4 del 2020, la sentenza ricorda che l’art. 42-bis costituisce un sistema chiuso ed autosufficiente, che non contempla alcuna rinuncia abdicativa della proprietà: l’acquisto pubblico può avvenire solo nel rispetto del principio di legalità. Su questa base, la Sezione coniuga tale ricostruzione con l’assunto che, nelle more della scelta, l’occupazione e la manipolazione del bene senza decreto di esproprio integrano un illecito permanente, fonte di pretesa risarcitoria per il periodo non coperto da occupazione legittima.
Ne consegue che, accertata l’illegittimità della procedura, il proprietario ha diritto alla restituzione e al risarcimento. Il giudice deve prioritariamente condannare alla riduzione in pristino e al ristoro dei danni. Diversamente si costringerebbe la parte, già istante in primo grado, a intentare un nuovo giudizio, in violazione degli artt. 24 e 111 Cost. Resta ferma la facoltà dell’ente di acquisire il suolo ex art. 42-bis, determinando indennità e ristoro del pregiudizio; il meccanismo indennitario-risarcitorio è stato ritenuto conforme alla CEDU dalla pronuncia Corte EDU, Sez. I, 5 dicembre 2023, Sorasio c. Italia.
Quanto alla quantificazione, la Sezione richiama il criterio delle Sezioni Unite n. 33645 del 2022: il danno riguarda il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa. Se il danno da perdita subita non è provato nel preciso ammontare, si liquida con valutazione equitativa, anche con il parametro del canone locativo di mercato, come affermato dalla recente Sez. IV n. 8327 del 2024. La proposta risarcitoria va effettuata dall’amministrazione ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. entro novanta giorni, con riferimento al periodo di illegittima occupazione sino alla regolarizzazione.
L’appello è quindi accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado è accolto nei termini indicati. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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