Prevale il giudicato di merito civile sulla sentenza amministrativa di mero rito (Cons. Stato n. 3696 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’intimazione di pagamento ha funzione di riattivare il procedimento di riscossione del credito e segue le sorti della cartella esattoriale che ne costituisce il presupposto: l’annullamento della cartella produce effetto caducante sull’intimazione, che non è più idonea a sorreggere la pretesa erariale. Quando sulla medesima pretesa coesistano un giudicato di merito che ha accertato la nullità della cartella per intervenuta prescrizione e una sentenza amministrativa di mero rito, che ha dichiarato inammissibile il ricorso, prevale il giudicato di merito, non essendo configurabile alcun contrasto tra giudicati e non essendo perciò necessaria la revocazione ex art. 395 cod. proc. civ.. Ai fini dell’interruzione della prescrizione, ex artt. 2943 e 2945 cod. civ., la costituzione in giudizio dell’amministrazione che difende attivamente il credito è idonea a determinare l’effetto interruttivo permanente, indipendentemente dalla parte che ha proposto la domanda.
Il Fatto
Un’azienda agricola impugnava due intimazioni di pagamento emesse dall’agente della riscossione per prelievi supplementari nel settore lattiero, riferite a plurime campagne. Il ricorso era affidato a numerosi motivi, tra cui il contrasto con un giudicato civile che aveva dichiarato nulla una cartella presupposta e l’eccezione di prescrizione dei crediti ingiunti. Il TAR Lombardia, Sezione Seconda, dichiarava inammissibili alcuni motivi, accoglieva parzialmente il ricorso quanto alla campagna 2004/05 per sopravvenuta carenza di interesse e dichiarava prescritto il credito relativo all’annata 2006/07, ritenendo che il giudizio pendente sulla cartella non valesse come atto interruttivo per la mancata costituzione dell’Agea.
L’azienda proponeva appello principale, lamentando l’erronea applicazione dei principi in tema di giudicati e il difetto di istruttoria sulle compensazioni PAC; le Agenzie proponevano appello incidentale avverso il capo di soccombenza sulla prescrizione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il Collegio rileva che la sentenza del Tribunale di Lodi n. 151/2021, passata in giudicato, aveva accertato l’assenza di prova degli atti interruttivi e dichiarato la nullità della cartella. Il TAR aveva opposto la sentenza amministrativa che aveva respinto il ricorso sulla medesima cartella, ma il Consiglio di Stato precisa che quella pronuncia aveva deciso solo in rito, dichiarando inammissibile il ricorso collettivo e cumulativo. Si tratta quindi di sentenze su questioni di natura soltanto processuale, non idonee a produrre effetti di cosa giudicata sostanziale sulla pretesa fatta valere con la cartella, oggetto del diverso giudizio civile di merito.
In presenza di due giudicati, il primo di merito e il secondo di mero rito, assume prevalenza il giudicato di merito. Non è configurabile alcun contrasto e non era necessaria la revocazione ex art. 395 cod. proc. civ.. Poiché l’intimazione segue le sorti della cartella, l’annullamento della prima produce effetto caducante sull’intimazione, secondo il principio dell’ordinanza Cass. civ. n. 5546/2023 richiamato dal Collegio.
Con il secondo motivo l’appellante censurava il difetto di istruttoria sulle compensazioni PAC. Il motivo è inammissibile per estrema genericità: grava sul produttore, unico a conoscere la propria situazione debitoria, fornire un principio di prova sugli errori di calcolo. Il motivo è anche infondato, perché il dettaglio degli importi dimostra che le compensazioni erano state detratte e che l’importo dell’intimazione corrisponde esattamente al residuo con interessi e oneri.
Quanto all’appello incidentale, il Collegio rileva che dal fascicolo emerge la costituzione della Regione Lombardia, che aveva difeso attivamente il credito con intervento ad opponendum. Tale presenza è idonea a determinare l’effetto interruttivo permanente della prescrizione, impedendo la maturazione del termine decennale. Gli appelli vanno quindi parzialmente accolti, con riforma della sentenza e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2943 c.c. – Interruzione da parte del titolare
- Art. 2945 c.c. – Effetti e durata dell'interruzione
- Art. 395 c.p.c. – Casi di revocazione