Rimborso oneri condono: prescrizione dal diniego di sanatoria (TAR Liguria n. 213 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla ripetizione delle somme versate a titolo di anticipazione degli oneri concessori in occasione di una domanda di condono edilizio sorge nel momento in cui interviene il diniego di sanatoria, che rende la somma priva di causa solvendi e quindi sine titulo retinendi. Da tale momento il credito è esigibile e decorre il termine di prescrizione decennale ai sensi dell’art. 2935 cod. civ. La pendenza del giudizio avverso il diniego non impedisce all’interessato di compiere atti interruttivi, né la richiesta di rimborso integra acquiescenza, che richiede un comportamento chiaro e inequivoco di accettazione degli effetti dell’atto. La procedibilità della domanda di condono è condizionata dal solo pagamento dell’oblazione, non dagli oneri concessori, che costituiscono mera anticipazione.

Il Fatto

La ricorrente presenta nel dicembre 2004 domanda di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 del D.L. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, versando i contributi di costruzione. Il Comune di Bergeggi nega la sanatoria nel 2005 per difetto del requisito dell’ultimazione dei lavori. Segue il ricorso straordinario al Capo dello Stato, respinto, e l’ordinanza di demolizione, impugnata senza esito davanti al TAR. Rinunciando all’appello, la ricorrente demolisce il manufatto e chiede la restituzione degli oneri versati, pari a oltre trentamila euro.

Il Comune respinge l’istanza per prescrizione del diritto, maturata nel decennio decorrente dal diniego di condono. La ricorrente impugna la nota di diniego e chiede l’accertamento del diritto al rimborso, sostenendo che il termine avrebbe iniziato a decorrere solo dalla definizione del ricorso straordinario, o comunque dalla sentenza che ha respinto il gravame avverso l’ordine di demolizione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rigetta il ricorso muovendo dall’art. 2935 cod. civ.: la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Nel caso concreto, il diritto alla ripetizione delle somme versate a titolo di anticipazione degli oneri concessori è sorto quando il pagamento è divenuto sine titulo retinendi, cioè privo di causa solvendi, per effetto del diniego di permesso di costruire in sanatoria.

Il collegio richiama sul punto propri precedenti conformi e la giurisprudenza amministrativa secondo cui, in materia di contributi concessori, l’esigibilità del credito restitutorio coincide con il venir meno del titolo che giustificava la corresponsione. Non rileva, in senso contrario, la pendenza del contenzioso avverso il diniego.

Quanto alla dedotta impossibilità di agire senza incorrere in acquiescenza, il Tribunale osserva che questa si configura solo in presenza di un comportamento chiaro e assolutamente inequivoco di accettazione degli effetti dell’atto, richiamando la giurisprudenza amministrativa consolidata. Nulla impediva alla ricorrente, pur nella pendenza del ricorso straordinario, di compiere atti interruttivi della prescrizione, precisando che gli stessi non costituivano acquiescenza.

Il collegio aggiunge un argomento di sistema: la procedibilità della domanda di condono è tecnicamente condizionata dal solo pagamento integrale dell’oblazione, mentre il pagamento degli oneri concessori costituisce soltanto una anticipazione degli stessi, ai sensi dell’art. 32, comma 32, del D.L. n. 269/2003. Gli oneri sono infatti ordinariamente corrisposti all’atto del rilascio del permesso di costruire per la quota di urbanizzazione e in corso d’opera per il costo di costruzione, secondo l’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001.

Ne consegue che il diritto al rimborso ex art. 2033 cod. civ. è sorto con il provvedimento di diniego del 2005, comunicato alla ricorrente nell’ottobre dello stesso anno, e da quella data poteva essere fatto valere. La domanda di rimborso, formulata nel novembre 2018, è quindi tardiva rispetto al termine decennale. Il ricorso è infondato e la ricorrente è condannata alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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