Occupazione illegittima, restituzione o acquisizione sanante e risarcimento (TAR Sicilia n. 2916 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di occupazione divenuta illegittima per mancata emanazione del tempestivo decreto di esproprio, legittimato passivo è il soggetto beneficiario dell’ablazione e detentore del bene, non l’ente che ha adottato gli atti della procedura in esercizio delle competenze sul governo del territorio. L’Amministrazione ha l’obbligo giuridico di far venir meno l’occupazione sine titulo, restituendo l’immobile previa riduzione in pristino, oppure di acquisirlo ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 o ad altro titolo. Il danno da occupazione illegittima è in re ipsa, quale perdita di disponibilità del bene, e va liquidato negli interessi legali sul valore del bene al momento dell’inizio dell’occupazione illegittima, con rivalutazione e interessi. Trattandosi di illecito permanente, il diritto al risarcimento si prescrive nel quinquennio e resta riconosciuto solo per il periodo non prescritto. Le controversie sul quantum dell’indennizzo da acquisizione sanante spettano al giudice ordinario.
Il Fatto
Le ricorrenti, proprietarie di un terreno, agiscono per la condanna alla restituzione del bene illegittimamente occupato e al risarcimento del danno, in alternativa per l’adozione del decreto di acquisizione sanante. Nel 1986 il Sindaco disponeva l’occupazione d’urgenza del fondo per la realizzazione di un reparto psichiatrico presso il presidio ospedaliero locale. La procedura espropriativa non veniva completata: nessun decreto di esproprio, nessuna conclusione dei lavori nei termini. L’occupazione diveniva illegittima nel 1989, secondo la prospettazione attorea.
Le proprietarie avevano accettato un’indennità provvisoria e ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento, poi corrisposto dalla Gestione Liquidatoria. Avevano adito il giudice ordinario, che nel 2024 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione. Il giudizio viene quindi riassunto davanti al giudice amministrativo. Si costituivano l’ASP di Messina, il Comune, l’Assessorato alla Salute e la Gestione Liquidatoria, ciascuno eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione preliminare delle memorie depositate a marzo 2025, dichiarandole tardive e disponendone lo stralcio: nelle controversie di restituzione, risarcimento o acquisizione sanante non si applicano i termini del rito abbreviato, poiché l’art. 119, primo comma, lettera f), c.p.a. riguarda i giudizi avverso i provvedimenti relativi a procedure di occupazione e di esproprio.
Nel merito, il Tribunale individua il soggetto legittimato passivo nel beneficiario dell’espropriazione. L’ordinanza n. 52 del 31 maggio 1986 qualifica espressamente la USL n. 48 come ente espropriante e beneficiario, su delibera del Comitato di Gestione che dichiarava l’opera di pubblica utilità. Il Comune ha svolto solo gli atti amministrativi della procedura, quali competenze sul governo del territorio. Il Collegio richiama anche il criterio della detenzione: chi occupa il bene è tenuto alla restituzione o all’acquisizione sanante. Il bene è detenuto dall’Azienda Sanitaria Provinciale, che resta l’unico soggetto obbligato; esclusi il Comune e l’Amministrazione regionale.
Sul risarcimento, il Collegio ricostruisce la cronologia: occupazione autorizzata per cinque anni dall’immissione in possesso del 27 luglio 1986, dunque illegittima dal 27 luglio 1991. L’atto di citazione è stato notificato il 29 febbraio 2008. Applicando la prescrizione quinquennale, ogni pretesa anteriore al 28 febbraio 2003 è prescritta. Il periodo risarcibile va dall’1 marzo 2003 al 29 febbraio 2008; per la parte fino al 1 gennaio 2007 si tratta di debito trasferito dalla Gestione Liquidatoria all’ASP in forza dell’art. 24, comma 21, legge regionale n. 2/2007, per il resto di debito diretto dell’Azienda.
Il Tribunale ordina la restituzione del bene previa riduzione in pristino, con risarcimento commisurato agli interessi legali sul valore del bene al momento dell’inizio dell’occupazione illegittima, con rivalutazione annuale e interessi. Il danno è ritenuto in re ipsa, salvo prova contraria non offerta. In alternativa, l’Amministrazione può acquisire il bene ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, restando le controversie sul quantum devolute al giudice ordinario, trattandosi di procedimento espropriativo semplificato a carattere indennitario. La determinazione deve essere assunta entro sessanta giorni dalla comunicazione, con notifica, trascrizione e comunicazione alla Corte dei Conti. Spese compensate verso Comune, Gestione Liquidatoria e Assessorato; condanna dell’ASP per € 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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