Ordine di rimozione rifiuti al proprietario incolpevole e obbligo di contraddittorio (TAR Sicilia n. 2917 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati e di ripristino dello stato dei luoghi, adottato dal Sindaco ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 nei confronti del proprietario dell’area che non sia autore materiale dell’abbandono, presuppone un accertamento del titolo colposo della responsabilità, da condurre in contraddittorio con gli interessati. La colpa del proprietario non può riguardare l’altrui condotta dolosa di abbandono, ma la mancanza di un’adeguata cura nella tenuta del fondo, evidenziata dall’abbandono stesso. Il provvedimento che omette tale verifica e non motiva la riferibilità soggettiva dell’illecito è illegittimo. Non è configurabile, in assenza di espressa previsione nazionale, una responsabilità da posizione del proprietario.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un terreno nel Comune di Camporotondo Etneo, hanno impugnato l’ordinanza sindacale n. 16 del 22 agosto 2025, con cui è stata loro ingiunta la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti rinvenuti nell’area, con bonifica entro quindici giorni.

I ricorrenti hanno rappresentato di aver più volte denunciato l’abbandono di rifiuti da parte di ignoti e l’occupazione abusiva del fondo; che il vincolo boschivo ha impedito la recinzione; che la Procura aveva disposto il sequestro preventivo dell’area con nomina di un custode, unico soggetto abilitato all’accesso. Dopo un incendio dell’8 e 9 agosto 2025 e una nuova denuncia, il Comune ha comunque adottato l’ordinanza. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso manifestamente fondato e definisce il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.. Preliminarmente esclude che la parte citata in giudizio rivesta la posizione di controinteressato, avuto riguardo al contenuto dell’atto impugnato.

Il percorso argomentativo muove dall’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, che impone la rimozione dei rifiuti in solido con il proprietario e i titolari di diritti reali o personali di godimento, ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati dai preposti al controllo.

Il Collegio richiama l’orientamento del Cons. Stato, Sez. IV, n. 10433 del 2022, secondo cui la colpa del proprietario non riguarda l’attività altrui di abbandono, ma la mancanza di adeguata cura nella tenuta del terreno, e il proprietario deve impedire o rendere difficoltoso l’accesso mediante recinzioni, cancelli e cartelli, mantenendo efficienti le misure di protezione. Richiama inoltre Cons. Stato, Sez. IV, n. 3430 del 2018, che esige un serio accertamento della responsabilità in contraddittorio, ancorché fondato su presunzioni, escludendo una responsabilità da posizione.

Nel caso concreto l’ordinanza si è limitata a rilevare, dal verbale di sopralluogo, la presenza di cumuli di rifiuti combusti dopo l’incendio, ordinando ai proprietari la messa in sicurezza. Il provvedimento è carente di motivazione, non evidenziando i presupposti che giustificano l’ordine nei confronti del proprietario non autore materiale dell’illecito, ed è stato emesso in assenza del contraddittorio prescritto dalla norma. Manca un effettivo accertamento della responsabilità e non sono indicati elementi, nemmeno presuntivi, idonei a fondare il giudizio di colpa.

Il ricorso è pertanto accolto e l’ordinanza annullata, con condanna del Comune alle spese di lite secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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