Sopravvenuta carenza di interesse e soccombenza virtuale sul silenzio della P.A. (TAR Sicilia n. 2914 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’adozione, nelle more del giudizio, del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso avverso il silenzio, con conseguente declaratoria di improcedibilità. Il ritardo significativo dell’Amministrazione rispetto ai termini di legge per la conclusione del procedimento integra il presupposto per la condanna alle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale, anche quando la domanda di accertamento non venga decisa nel merito. La domanda risarcitoria, ove proposta, resta soggetta ad autonoma trattazione, previa conversione del rito ai sensi dell’art. 117, comma 6, c.p.a..
Il Fatto
Le ricorrenti hanno impugnato il silenzio dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente sull’istanza di modifica sostanziale di un impianto di compostaggio per la produzione di fertilizzante naturale, già autorizzato con decreto assessoriale nel 2019. L’istanza era stata presentata l’8 novembre 2022 e il procedimento si era articolato in verifiche documentali, pareri istruttori e tre sedute di conferenza dei servizi tra settembre e ottobre 2024.
Le ricorrenti avevano diffidato l’Amministrazione nel febbraio e nel marzo 2024 e nuovamente nel febbraio 2025, senza ottenere la conclusione del procedimento. Con il ricorso hanno chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna al risarcimento del danno, con conversione del rito. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha depositato memoria evidenziando l’intervenuto parere tecnico negativo e il decreto assessoriale di compatibilità ambientale negativa del 29 agosto 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che l’Amministrazione ha adottato il provvedimento conclusivo del procedimento oggetto del giudizio. Da ciò deriva il venir meno dell’interesse processuale al ricorso avverso il silenzio e la declaratoria di improcedibilità della domanda di accertamento e declaratoria dell’illegittimità del silenzio.
La sopravvenienza non esaurisce però il contenzioso. Il Tribunale rinvia la causa alla pubblica udienza del 23 aprile 2026 per la trattazione della domanda risarcitoria, disponendo la conversione del rito ai sensi dell’art. 117, comma 6, c.p.a., e per l’eventuale esame del ricorso per motivi aggiunti già preannunciato dalle ricorrenti avverso il provvedimento sopravvenuto.
Sul piano delle spese, il Collegio osserva che il provvedimento amministrativo è intervenuto con significativo ritardo rispetto ai termini di legge per la conclusione del procedimento. Tale circostanza giustifica la condanna dell’Amministrazione in applicazione del principio della soccombenza virtuale, nonostante l’esito in rito del giudizio sulla domanda di accertamento.
Il Tribunale liquida le spese in favore delle ricorrenti nella somma di € 1.100, oltre accessori di legge se dovuti, e dispone il rimborso del contributo unificato. La sentenza non è definitiva sul ricorso, essendo la causa rinviata per le ulteriori domande.
Nota della Redazione
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