Occupazione illegittima e obbligo di restituzione o acquisizione sanante (TAR Sicilia n. 3288 del 07.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Quando alla dichiarazione di pubblica utilità non segue un tempestivo decreto di esproprio, l’Amministrazione ha l’obbligo giuridico di far cessare l’occupazione sine titolo e di restituire l’immobile al proprietario, previa riduzione in pristino. La realizzazione dell’opera pubblica sul fondo illegittimamente occupato costituisce un mero fatto, inidoneo a trasferire la proprietà. Il diritto alla restituzione non è limitato da atti abdicativi o da comportamenti dell’Amministrazione. In alternativa, l’Amministrazione può acquisire il bene mediante un valido titolo e, in primo luogo, tramite il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Il danno da occupazione illegittima è in re ipsa, salva prova contraria, e va liquidato con gli interessi legali sul valore del bene all’epoca dell’occupazione, con rivalutazione annuale. Le controversie sul quantum dell’indennità espropriativa e dell’indennizzo da acquisizione sanante appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il Fatto

L’istituto ricorrente agisce per la restituzione, previa riduzione in pristino, e per il risarcimento del danno da occupazione illegittima di un terreno in Augusta, incluso nel programma costruttivo per l’edilizia economica e popolare. Le aree erano state assoggettate a occupazione d’urgenza e assegnate a cooperative edilizie. Il decreto di esproprio intervenne solo nel 1998 e riguardò una parte delle particelle.

Con sentenza n. 1863 del 06 settembre 2018, passata in giudicato, la Corte d’Appello di Catania aveva riconosciuto la sola indennità di occupazione legittima per il periodo 1996-2001, escludendo l’indennità espropriativa per difetto di decreto. L’istituto ha quindi chiesto al giudice amministrativo la restituzione, il risarcimento o, in alternativa, l’acquisizione sanante. Il Comune ha eccepito che gran parte delle aree era già di sua proprietà per effetto del decreto di esproprio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio distingue due gruppi di particelle. Quanto a quelle interessate dal decreto di esproprio n. 320 del 21 dicembre 1998, il ricorso è infondato: esse sono di proprietà comunale già al momento dell’instaurazione del processo.

La domanda sull’indennità di esproprio effettivamente dovuta appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, come affermato da Cass. Sez. Un. n. 6099 del 2023. La domanda potrà essere riproposta ex art. 11, secondo comma, c.p.a.. Il Tribunale rileva inoltre che essa è stata introdotta con memoria non notificata, mentre una vera mutatio libelli avrebbe richiesto atto notificato.

Quanto alle particelle 127, 130, 132 e 135, la Corte d’Appello aveva accertato un’occupazione inizialmente legittima senza successivo decreto di esproprio. In questa ipotesi l’Amministrazione ha l’obbligo di eliminare l’occupazione sine titolo e di restituire il bene, eventualmente demolendo quanto realizzato. La realizzazione dell’opera pubblica è un mero fatto, non titolo di acquisto, come ribadito da C.G.A.R.S. n. 535 del 2022 e da Cons. Stato, Sez. IV, n. 4833/2009.

Il Collegio valorizza l’atipicità delle pronunce di condanna ex art. 34, comma 1, lettera c), e comma 4, c.p.a., per formulare una sentenza che non pregiudichi l’acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Il danno da occupazione illegittima è in re ipsa, quale presunzione juris tantum non superata nel caso concreto. Il risarcimento consiste negli interessi legali sul valore del bene all’epoca dell’occupazione, con rivalutazione annuale, secondo i principi di Cass. civ., Sez. I, n. 10634 del 2023.

In alternativa alla restituzione, il Comune potrà acquisire il bene con valido titolo, in primo luogo tramite l’acquisizione sanante. Sui profili relativi al quantum dell’indennizzo resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di procedimento espropriativo semplificato (Cass. Sez. Un. n. 20691 del 2021; Cons. Stato, Sez. IV, n. 4358 del 2022). La Corte ordina all’Amministrazione di determinarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione, con notifica e trascrizione dell’eventuale provvedimento e comunicazione alla Corte dei Conti. Le spese sono compensate per reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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