Dissesto comunale ed estinzione del giudizio di ottemperanza (TAR Sicilia n. 3291 del 07.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di dissesto finanziario di un ente locale determina l’estinzione d’ufficio delle procedure esecutive pendenti, compreso il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 248, secondo comma, d.lgs. n. 267/2000, con inserimento del credito nella massa passiva. Il debito correlato ad atti e fatti di gestione anteriori alla dichiarazione di dissesto rientra nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, che ne assume l’imputazione in luogo dell’ente. Ne consegue la perdita di competenza dell’amministrazione comunale sul rapporto e la paralisi delle attività esecutive fino all’approvazione del rendiconto di gestione. La regola opera anche quando il titolo sia stato accertato con provvedimento giurisdizionale successivo, purché emanato entro il termine dell’art. 256, comma 11, d.lgs. n. 267/2000. Il giudice amministrativo dichiara pertanto l’estinzione del giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una ditta individuale, ha agito per l’esecuzione del giudicato nascente da una sentenza della Corte di Appello di Catania, con cui era stato riconosciuto il suo credito nei confronti del Comune intimato. Con precedente sentenza questo Tribunale aveva dichiarato l’obbligo del Comune di dare esecuzione al giudicato.
Accertata la persistente inadempienza, il Tribunale aveva nominato commissario ad acta il Prefetto, con facoltà di delega, per provvedere al pagamento in luogo dell’ente. Il giudizio era poi sospeso ai sensi dell’art. 243-bis, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 79, comma 1, cod. proc. amm., in attesa dell’esito del piano di riequilibrio pluriennale. Il Comune risulta in dissesto finanziario dal 30 maggio 2019.
La Motivazione della Corte
Investito della richiesta di ottemperanza, il Collegio ha anzitutto verificato la permanenza dell’interesse alla decisione. Con ordinanza presidenziale le parti erano state onerate di confermare l’attualità dell’interesse e di fornire documentati chiarimenti, con l’avvertenza che dal silenzio si sarebbe potuta trarre prova della sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, cod. proc. amm.
La parte ricorrente non ha ottemperato all’onere istruttorio. Il Collegio, richiamando la giurisprudenza amministrativa sul punto (Cons. Stato, Sez. VI, n. 7063 del 2021), ha ritenuto che l’inerzia della parte compulsata integri un comportamento processuale concludente, idoneo a fondare la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
Su un piano autonomo, il Tribunale ha rilevato che il Comune è in dissesto finanziario. Ha richiamato l’art. 248, secondo comma, d.lgs. n. 267/2000, secondo cui le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto sono dichiarate estinte d’ufficio, con inserimento dell’importo nella massa passiva. Tale previsione si applica anche al giudizio di ottemperanza, come chiarito dal C.G.A.R.S. n. 227 del 2018 e n. 423 del 2015.
Il Collegio ha poi valorizzato l’art. 252, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e l’art. 5, comma 2, d.l. n. 80/2004, convertito dalla legge n. 140/2004, secondo cui rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione anteriori al 31 dicembre dell’anno precedente a quello del bilancio riequilibrato. Ha richiamato l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2020 e la successiva Adunanza Plenaria n. 1 del 2022, che hanno precisato come il provvedimento giurisdizionale successivo vada imputato alla gestione liquidatoria, purché emanato prima dell’approvazione del rendiconto.
Poiché l’atto presupponente è anteriore alla dichiarazione di dissesto, il credito rientra ex lege nella massa passiva. Il Collegio ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio e ha posto le spese a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell’art. 39 cod. proc. amm. e dell’art. 310 cod. proc. civ..
Nota della Redazione
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